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sabato, 27 luglio 2024
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Nadia Spallitta

Ultimo aggiornamento

Modalità di recupero della Tarsu relativa all’anno 2006

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nadiaspallitta_foto_cdg.jpgModalità di recupero della Tarsu relativa all’anno 2006


Premesse

Uno degli argomenti che ha maggiormente animato il dibattito cittadino,  degli ultimi tempi,  ha riguardato il diritto al rimborso della TARSU, derivante dalla  sentenza del  TARS Palermo n.1550 dell’1 ottobre 2009,  che ha dichiarato, (su ricorso di alcune associazioni di categoria),  l’illegittimità  della delibera di Giunta Municipale n.165/2006, con la quale era stata aumentata del 75% l’aliquota della TARSU,  per l’anno 2006.

I motivi dell’annullamento del TARS si fondavano, in sintesi,   sul difetto di competenza – la materia era di esclusiva  competenza dell’organo consiliare e non già della Giunta –  nonché  sull’eccesso di potere e  sul  difetto di motivazione .
In particolare un aumento  del 75% , rispetto al ruolo dell’anno precedente , non rispondeva al principio di gradualità, previsto dal D.Lgs.22/97,  nel passaggio dalla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani ( TARSU), alla   “graduale” sostituzione con la "tariffa per la gestione dei rifiuti urbani" (T.I.A.).  Inoltre dagli atti non risultavano i presupposti di fatto e di diritto che avevano comportato il cospicuo incremento della tariffa,  ciò in palese contrasto con l’art.69 co.2 D.Lgs.22/97, secondo cui l’Amministrazione, quando ridetermina le tariffe, deve dar conto  dei dati e delle circostanze che hanno determinato l’aumento, per la copertura minima del costo.  Nel 2006 , il gettito della TARSU non poteva superare né essere inferiore al 50% del costo di esercizio,  costo la cui determinazione implicava una specifica procedura  che nella delibera  annullata era completamente omessa , così come mancava ogni specificazione e giustificazione dell’importo del costo del servizio. In altri termini l’aumento del 75% della TARSU era assolutamente arbitrario .Orbene in prima battuta  la Giunta, con successivi provvedimenti (nn. 217/09 , 223/09 224/09)  si era determinata per il rimborso ai cittadini delle maggiori somme pagate e non dovute, ricorrendo a tal fine allo strumento della compensazione, previsto dall’art.31 del regolamento delle entrate comunali.  Ugualmente il Consiglio comunale si determinava  per l’immediato rimborso delle somme non dovute, stanziando nel triennio 2009/2010 circa 50 milioni di euro da restituire ai cittadini.
Successivamente, tuttavia,  e contraddittoriamente la Giunta Municipale tornava sui suoi passi ed adottava un nuovo provvedimento, n. 241 del 18 novembre 2009, di conferma, retroattiva, dell’aumento del 75% della TARSU per l’anno 2006 ; provvedimento che tuttavia, impugnato, ancora una volta, dalle associazioni di categoria, subiva la medesima sorte del primo  provvedimento .

Infatti con sentenza n.  2017  del dicembre 2009  il TARS Palermo  annullava la delibera 241/09,  per i motivi che già avevano inficiato il primo provvedimento di aumento,  oltre che per la palese violazione del  giudicato. A dimostrazione della gravità del comportamento dell’amministrazione comunale il TARS trasmetteva, anche, gli atti alla Corte dei Conti, rilevando, evidentemente  circostanze idonee a ledere l’erario pubblico.
Nonostante il preciso obbligo di rimborsare  ( e risarcire) i cittadini,  ad oggi,  non sembra che l’amministrazione comunale si sia attivata in alcun modo per onorare il suo debito verso i contribuenti . Sulle modalità della restituzione della TARSU

Tuttavia ai cittadini sono date  alcune   possibili soluzioni per recuperare l’aumento TARSI già versato : a) la compensazione tra questo credito e i debiti tributari, oggetto dei ruoli comunali ; b)  il rimborso delle somme  
In particolare : 1.. Si può procedere –ai sensi dell’art.30 del regolamento delle entrate comunali – con la compensazione del credito vantato nei confronti del Comune, su richiesta del contribuente;  in questo caso si deve  indicare  natura ed  entità  del proprio credito , con istanza da presentare almeno 30 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo , che verrà conseguentemente ridotto ( o annullato).  Preciso che il credito dei contribuenti è dato dalla differenza tra quanto pagato per la TARSU nel 2005 e quanto maggiormente pagato –con incremento, illegittimo, del 75% –  nel 2006 ,  più  gli interessi.
 
2. Si può procedere con l’automatica compensazione , su iniziativa della stessa Amministrazione , secondo la disciplina del citato art.31 del regolamento comunale. Più precisamente secondo questa previsione,  il Dirigente dell’ufficio tributi competente, provvede a formalizzare la compensazione adottando apposita  determinazione  di liquidazione, con indicazione della natura e dell’importo del  credito  compensato , che conseguentemente, se già iscritto ,  verrà detratto dai ruoli .

3.Si può procedere con il rimborso  , su richiesta del cittadino o d’ufficio, ai sensi dell’art,34 del regolamento  delle  entrate comunali  In questo caso la richiesta del cittadino deve essere motivata , sottoscritta e corredata dalla documentazione attestante  l’avvenuto pagamento delle somme che devono essere restituite

Conclusioni
E’ indubbio che di fronte all’illegittimità del comportamento assunto dalla Giunta comunale , che senza averne, tra l’altro,  la competenza ha imposto e reiterato un tributo non dovuto, l’iter più corretto dovrebbe essere  quello della compensazione automatica, con detrazione delle maggiori somme dai ruoli degli anni successivi , o il rimborso d’ufficio .In questo senso alcuni gruppi consiliari ( Un’Altra Storia, fra questi) stanno presentando  una mozione che dispone affinché l’Amministrazione  proceda,  d’ufficio, con la restituzione delle somme , al fine di non  far ricadere,  ulteriormente, sui cittadini , che invero dovrebbero essere anche risarciti,  gli errori di chi ha dato ampia prova di cattiva amministrazione. 
Nadia Spallitta – capogruppo di Un’Altra Storia

 
 
 
 




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