AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI PALERMO
Interrogazione con risposta scritta
Prot. n. 79 Palermo, 06/04/2011
OGGETTO: -Ufficio Stampa del Comune-
Premesse
La legge n. 150 del 7 giugno, denominata “Disciplina delle attività di informazione e comunicazione nelle pubbliche amministrazioni”, ha introdotto un nuovo sistema nell’organizzazione pubblica nel campo della comunicazione e della informazione rivolta ai cittadini.
La Legge 150/2000, infatti, sancisce l’obbligatorietà, per tutte le amministrazioni pubbliche, di istituire gli uffici Relazioni con il Pubblico, deputati a rendere effettivi i diritti di informazione e partecipazioni dei cittadini, a verificare la qualità dei servizi, ad ascoltare gli utenti ed, altresì, sancisce l’obbligo, per i giornalisti degli uffici stampa pubblici, di essere iscritti all’Ordine dei giornalisti e la possibilità per i vertici politici di nominare un proprio “addetto stampa personale”: il portavoce.
L’Ufficio stampa nel quale il giornalista opera si sostanzia dunque quale luogo nel quale si concretizza lo scambio informativo tra l’Istituzione e i cittadini. Tale scambio agisce nelle due direzioni: da un lato il giornalista ‘racconta’ l’Ente, il suo modo di funzionare, dall’altro è portatore, all’interno dell’Ente, delle esigenze dei cittadini rispetto all’Istituzione di riferimento.
“Il giornalista deve operare nella consapevolezza che la responsabilità verso i cittadini non può essere condizionata o limitata da alcuna ragione particolare o di parte, o dall’interesse economico. In tal senso ha l’obbligo di difendere la propria autonomia e la propria credibilità professionale secondo i principi di veridicità fissati nella legge istitutiva dell’Ordine” [Carta dei doveri del giornalista degli Uffici Stampa – Documento CNOG].
EVIDENZIATO CHE
* l’art.110, comma 6 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, “Testo Unico degli enti Locali”, dispone che “[… ] per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il Regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità solo in assenza di professionalità analoghe presenti all’interno dell’ente”.
* L’art 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, recante le “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alla dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, stabilisce che “per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata esperienza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione”.
E’ opportuno ricordare che in merito a tali norme si sono espresse le Sezioni Riunite della Corte dei Conti e secondo la giurisprudenza contabile della Corte dei Conti, i criteri per conferire incarichi a soggetti estranei all’Amministrazione seguono le seguenti condizioni:
> assenza di strutture organizzative o professionalità interne all’ente in grado di assicurare i medesimi servizi;
> l’incarico deve essere specifico e temporaneo e l’atto deve dimostrare l’impossibilità dell’ente di assolverlo adeguatamente per mancanza di personale idoneo;
> l’incaricato deve essere in possesso dei requisiti richiesti e della qualificazione professionale necessaria.
* La legge 244/2007 (Finanziaria 2008) è intervenuta a definire ulteriormente il regime delle collaborazioni esterne nelle pubbliche amministrazioni (Stato, Regioni, Province, Comuni, Ordini professionali, etc), consolidando la tendenza a limitare il ricorso a tali tipologie contrattuali ad ipotesi occasionali e, indirettamente, costituendo i presupposti per una riduzione della spesa correlata.
Nella fattispecie, la legge 244/2007 ha modificato, con il comma 76 dell’articolo 3, il comma 6 dell’articolo 7 del Dlgs 165/2001 nel senso che le pubbliche amministrazioni possano chiamare come collaboratori soltanto i giornalisti muniti di laurea specialistica o quadriennale. La Corte dei Conti di Milano, con la delibera 37 del 4 marzo 2008, ha precisato che “l’individuazione dell’alta professionalità risulta peraltro subordinata al requisito della “particolare e comprovata specializzazione universitaria” di cui al comma 76 dell’art. 3 della legge finanziaria per il 2008 […]. Conseguentemente le amministrazioni non dovrebbero stipulare contratti di lavoro autonomo con soggetti con una qualificazione inferiore al possesso della laurea specialistica o del titolo equipollente, con la conseguente illegittimità dei contratti stipulati in violazione di tali presupposti.
* La Circolare del Ministro per le riforme e l’innovazione, Luigi Nicolais, n. 3 del 19 marzo 2008 contenente "Linee di indirizzo in merito alla stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni", oltre a ridurre i casi di conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo, mira a rispondere al contempo alle seguenti finalità:
> rendere detti incarichi più rispondenti alle esigenze di alta professionalità;
> evitare l’uso distorto fatto dalle amministrazioni che vi hanno fatto ricorso, favorendo su questo fronte il formarsi di precariato;
> garantire che il regime restrittivo posto con le rigide disposizioni sul lavoro flessibile di tipo subordinato non spinga nella direzione della compensazione attraverso un più diffuso ricorso alle tipologie di lavoro autonomo.
A conclusione è opportuno sottolineare che l’amministratore o il dirigente pubblico, nel conferire un incarico di consulenza a soggetto esterno all’apparato amministrativo deve considerare non solamente l’eventuale “danno erariale” che si verrebbe a creare a fronte di un rapporto professionale non necessario, ma anche una possibile responsabilità amministrativa conseguente all’illegittimità del provvedimento “de quo”, nonché civile per risarcimento del danno nei limiti dell’art. 2126 del codice civile, qualora l’incarico abbia dissimulato un rapporto di lavoro dipendente.
VISTO
> l’art. 9 della Legge 150 del 07/04/2000 di “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni" (Uffici Stampa) che stabilisce:
1. Le amministrazioni pubbliche […] possono dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa.
2. Gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all’albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale è costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, o da personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli individuati dal regolamento di cui all’articolo 5, utilizzato con le modalità di cui all’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione per le medesime finalità.
3. L’ufficio stampa è diretto da un coordinatore, che assume la qualifica di capo ufficio stampa, il quale, sulla base delle direttive impartite dall’organo di vertice dell’amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell’amministrazione.
4. I coordinatori e i componenti dell’Ufficio stampa non possono esercitare, per tutta la durata dei relativi incarichi, attività professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche. Eventuali deroghe possono essere previste dalla contrattazione collettiva di cui al comma 5
5. Negli uffici stampa l’individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell’ambito di una speciale area di contrattazione, con l’intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
> Il DPR n. 422 del 21/09/2001 “Regolamento recante norme per l’individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione e disciplina degli interventi formativi” prevede:
Art. 2. Requisiti per lo svolgimento delle attività di comunicazione.
[…] Le amministrazioni che hanno istituito un Ufficio stampa provvedono, nell’ambito della potestà organizzativa prevista dal proprio ordinamento, ad adottare gli atti di organizzazione dell’ufficio in conformità alle disposizioni di cui ai precedenti commi.
Art. 6. Norma di prima applicazione.
1. In fase di prima applicazione del presente regolamento, le amministrazioni possono confermare l’attribuzione delle funzioni di comunicazione di cui all’articolo 2 e di informazione di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3 al personale dei ruoli organici che già svolgono tali funzioni. La conferma può essere effettuata anche se il predetto personale è sfornito dei titoli specifici previsti 4 per l’accesso, e, relativamente all’esercizio delle funzioni di informazione, in mancanza del requisito professionale della iscrizione all’albo nazionale dei giornalisti.
> La sentenza della Corte Costituzionale n. 189 del maggio 2007.
che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
– dell’art. 58, comma 1, della legge della Regione Sicilia 18 maggio 1996, n. 33 (Interventi urgenti per l’economia. Norme in materia di Impresa, Agricoltura, Artigianato, Lavoro, Turismo e Pesca. Disposizioni su altre materie, modifiche ed abrogazioni di norme), nella parte in cui prevede che il contratto nazionale di lavoro giornalistico si applica anche ai giornalisti che fanno parte degli uffici stampa degli enti locali;
– dell’art. 16, comma 2, della legge della Regione Sicilia 17 marzo 2000, n. 8 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2000), nella parte in cui prevede che la qualifica ed il trattamento contrattuale di capo servizio si applica anche ai componenti degli uffici stampa degli enti locali;
– dell’art. 127, comma 2, della legge della Regione Sicilia 26 marzo 2002, n. 2 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2002), nella parte in cui prevede che ai giornalisti componenti gli uffici stampa già esistenti presso gli enti locali è attribuita la qualifica ed il trattamento contrattuale di redattore capo, in applicazione del contratto nazionale di lavoro giornalistico.
SI CHIEDE DI CONOSCERE
1. Se nel Regolamento degli Uffici e dei Servizi sia stato istituito l’Ufficio stampa del comune di Palermo, di cui si chiede di conoscere:
a) gli atti di formale istituzione e regolamentazione, di cui si chiede copia;
b) la relativa definizione della struttura e delle funzioni;
c) il Settore di appartenenza,
d) i profili professionali istituiti,
e) l’organigramma,
f) il mansionario del personale preposto,
g) i titoli e requisiti professionali richiesti,
h) le posizioni giuridiche ed economiche di sviluppo della carriera del personale addetto,
i) il trattamento contrattuale previsto per ciascun profilo professionale (addetto stampa, redattore, caporedattore, ecc.).
2. Gli atti di formale attribuzione di incarichi di collaborazione esterna posti in essere dal comune di Palermo dall’entrata in vigore della L. 150/2000 per lo svolgimento dell’attività di informazione e stampa (determinazioni dirigenziali, delibere di Giunta, determinazioni sindacali, ecc.), da cui si possa evincere l’impegno di spesa annuale, di cui si chiede copia comprensiva dei relativi disciplinari d’incarico;
3. se l’Amministrazione comunale abbia preliminarmente effettuato una ricognizione delle professionalità interne, di cui si chiede l’esito, considerato che, ai sensi della Legge 150/2000 e del DPR di attuazione n. 422 del 21/09/2001, in prima applicazione, poteva essere adibito all’Ufficio stampa del comune anche il personale in organico che già svolgeva tale funzione anche se sfornito dei titoli specifici previsti per l’accesso e “relativamente all’esercizio delle funzioni di informazione, in mancanza del requisito professionale della iscrizione all’albo nazionale dei giornalisti”;
4. laddove l’Amministrazione comunale non avesse effettuato la suddetta ricognizione, si chiede di conoscerne le relative motivazioni.
CONSIDERATO CHE
5. Ai sensi dell’art. 61 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi:
“Gli incarichi di collaborazione hanno ad oggetto le prestazioni di lavoro autonomo di cui agli articoli 2222 e 2230 del codice civile. Tali incarichi possono essere svolti in forma occasionale o coordinata e continuativa e devono essere altamente qualificati rispetto ai livelli di competenza e di esperienza professionale richiesti nel caso concreto. E’ sempre necessaria la particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta salvo il caso in cui si proceda per la stipulazione di contratti d’opera per attività che devono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operano nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità dell’accertamento in concreto della maturata esperienza nel settore”.
SI CHIEDE DI CONOSCERE
a) Se gli incarichi di collaborazione di cui al punto 2 siano stati conferiti dal Sindaco previo espletamento delle procedure comparative di cui all’art. 62 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, in particolare in riferimento alla comprovata esperienza università, dei cui atti si chiede copia;
b) se, ai sensi del comma 7 dell’art. 61 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, l’Amministrazione abbia ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione, tenuto conto che l’Amministrazione comunale può provvedere alla proroga soltanto ove sussista un motivato interesse, dei cui atti, eventualmente, si chiede copia;
c) se l’Amministrazione comunale abbia riconosciuto a taluno dei collaboratori di cui al punto 2) il compenso previsto dal contratto di giornalista con indicazioni del Responsabile del procedimento e del provvedimento del competente Ufficio preposto alla determinazione del compenso, dei cui atti si chiede copia.
EVIDENZIATO INOLTRE CHE
6. Con Deliberazione di G.C. n. 97 del 29/04/2008 di “Adozione programmazione triennale fabbisogni risorse umane 2008/2010 e contestuale rideterminazione per l’anno 2008 della dotazione organica di cui all’art. 2-parte I- RUS” si stabiliva di procedere alla progressiva stabilizzazione del personale già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa in essere all’entrata in vigore della Finanziaria 2008 (art. 3, comma 94, letter b).
La normativa nazionale comunque escludeva dall’intero processo di stabilizzazione i contratti di lavoro afferenti gli uffici di diretta collaborazione con l’autorità politica caratterizzati, per loro natura, dalla temporaneità in quanto legati da un particolare rapporto fiduciario con il vertice politico e, pertanto, destinati a concludersi con la scadenza del mandato o le dimissioni di questo.
SI CHIEDE DI CONOSCERE
a) Le motivazioni per cui non si è provveduto alla stabilizzazione dei collaboratori esterni, tra l’altro già prevista dalla legge finanziaria per l’anno 2007, legge n. 296 del 27 dicembre 2006, commi 417-418-558-565-566, prevedeva la possibilità di procedere alla stabilizzazione del personale, utilizzato con contratti di natura temporanea, ma con riferimento a fabbisogni permanenti dell’amministrazione, nei limiti della disponibilità finanziaria stabilita nella medesima legge e nel rispetto delle disposizioni vigenti in tema di dotazioni organiche e di programmazione triennale dei fabbisogni..
b) le motivazioni ed i relativi atti attraverso i quali l’Amministrazione comunale abbia invece deliberato di bandire il concorso a n. 13 posti di redattore a tempo pieno e determinato;
c) se l’Amministrazione comunale abbia preventivamente effettuato una ricognizione delle professionalità presenti all’interno della struttura organizzativa prima di procedere al suddetto bando di selezione esterna, di cui si chiede copia da cui si possano evincere:
I. le modalità di pubblicazione del bando;
II. i requisiti richiesti;
III. la eventuale esistenza di una riserva al personale interno dei posti messi a concorso.
d) Copia della graduatoria stilata e mai pubblicata del concorso per soli titoli a n. 13 posti di reattore a tempo pieno e determinato;
e) Le motivazioni per cui l’Amministrazione comunale abbia manifestato la volontà di annullare il concorso, di cui si chiede copia degli atti relativi (commissione esaminatrice, verbali, graduatoria, ecc.), e consequenziali (pareri dell’Avvocatura, note dell’Ufficio di Gabinetto del Sindaco, ricorsi pendenti, osservazioni e/o indicazioni della Corte dei Conti e/o magistratura ordinaria, atti posti in essere in autotutela per la salvaguardia dell’Amministrazione, ecc.);
f) in quale anno si sia concretamente realizzato l’azzeramento della redazione giornalistica dell’ Ufficio stampa del comune di Palermo;
g) Le modifiche apportate nel Regolamento degli Ufficio e dei Servizi in relazione all’istituzione e successiva soppressione dell’Ufficio Stampa.
7. In riferimento al nuovo regime contributivo per i Co.Co.Co.
SI CHIEDE DI CONOSCERE
a) quando siano entrate in vigore le modifiche introdotte specificando, rispetto ai compensi percepiti, a quali anni si applichino,
b) di conoscere se i collaboratori esterni di cui al punto 2) avessero comunicato al competente Settore comunale il nuovo regime contributivo, della cui documentazione si chiede copia;
c) copia delle fatture emesse dagli stessi collaboratori esterni per la corresponsione del dovuto;
d) copia dei pareri dell’Avvocatura comunale emessi in merito all’opportunità o meno di aderire al condono previdenziale del contenzioso contributivo accertato con verbale n. 9 del 09/04/2009 dell’INPG;
e) copia del verbale di contestazione dell’INPG, da cui possano evincersi gli anni di mancata contribuzione contestati, con relativo importo;
f) di conoscere e avere copia degli eventuali atti di contestazione presentati dall’Amministrazione comunale a fronte della richiesta dell’INPG;
g) copia degli atti con i quali il Comune di Palermo ha riconosciuto il vincolo di dipendenza dei collaboratori esterni (Co.Co.Co) ed i criteri adottati a suffragio di tale posizione che sembra porsi in palese contrasto con l’art. 3 del disciplinare d’incarico [modalità e tempistica dell’espletamento dell’incarico];
h) se i collaboratori esterni di cui al punto 2), per tutta la durata dei relativi incarichi, abbiano esercitato attività professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche;
h) copia delle note dell’INPG ed in particolare della nota n. 169 del 4/12/2009 avente ad oggetto: “Concorso per la stabilizzazione giornalisti Ufficio stampa comune di Palermo/abbattimento del debito INPG già accertato” relativa alla possibilità concessa al Comune di Palermo di avvalersi del condono previdenziale, con abbattimento del 98% della cifra contestata, in caso di stabilizzazione dei giornalisti;
i) di conoscere l’importo corrisposto a sanatoria all’INPG ed i relativi atti posti in essere dall’Amministrazione comunale;
j) di conoscere il Responsabile del procedimento e del provvedimento che hanno manifestato la volontà dell’Amministrazione comunale di aderire alla sanatoria dell’INPG.
CONSIDERATO CHE
8. Con Determinazione Dirigenziale del Settore Risorse Umane n. 448 del 22/07/2010 “Piano di stabilizzazione ex art. 2 commi 550/551 L. 244/07 – indizione procedure selettive previste dalla deliberazione di Giunta comunale n. 145 del 19/07/2010 e giusta deliberazione di Giunta 151 del 22/07/10” è stata indetta la procedura selettiva a 5 posti di Redattore.
SI CHIEDE
a) di conoscere i componenti della Commissione esaminatrice,
b) copia dei verbali da cui si possa evincere la valutazione dei titoli e l’attribuzione dei relativi punteggi ai candidati,
c) l’elenco dei candidati;
d) la graduatoria finale stilata dalla Commissione esaminatrice;
e) la data di immissione in servizio del personale vincitore del concorso;
f) il Settore di appartenenza,
g) l’Ufficio di appartenenza
h) il mansionario del profilo di redattore;
i) il trattamento contrattuale previsto;
j) gli obiettivi assegnati ai redattori;
k) la valutazione attribuita al personale;
l) la motivazione per cui non è stata ancora realizzata la rassegna stampa quotidiana e periodica;
m) la motivazione per cui con Determinazione Sindacale n. 250 del 27/10/2010 sia stato attribuito l’incarico di “Esperto per la cura dei rapporti con i media riferite alle attività di comunicazione della Giunta Comunale”, considerato che tale attività dovrebbe rientrare nelle competenze dell’Ufficio stampa del comune.
n) Rispetto al precedente punto m) si chiede:
I. se l’Amministrazione comunale abbia preventivamente effettuato una ricognizione delle professionalità presenti all’interno della struttura organizzativa prima di procedere all’affidamento dell’incarico di esperto esterno in riferimento al quale si chiede copia della formale motivazione, richiesta dalla normativa vigente in materia;
II. se l’Amministrazione comunale abbia pubblicato un avviso pubblico per la selezione dell’esperto;
III. gli eventuali requisiti richiesti;
IV. gli eventuali curriculum presentati dai candidati;
V. i criteri della selezione e le motivazioni della scelta;
VI. copia del disciplinare d’incarico da cui si possa evincere anche l’impegno di annuale di spesa assunto dal comune di Palermo;
VII. il nominativo e relativo disciplinare d’incarico dell’addetto stampa del Sindaco, previsto dalla vigente normativa in materia, da cui si possa evincere il relativo impegno annuale di spesa.
SI CHIEDE INFINE DI CONOSCERE
9. se l’Amministrazione abbia stipulato abbonamenti con agenzie di stampa, propedeutici allo svolgimento dell’attività dell’Ufficio Stampa del comune, di cui, eventualmente, si chiede copia delle relative determinazioni dirigenziali di impegno, di liquidazione e pagamento;
10. a quanto corrisponda l’impegno annuale per spese di comunicazione, informazione e stampa complessivamente sostenute dall’Amministrazione comunale dal 2002 ad oggi, distinto per capitoli di spesa (accorpati per CDR).
La Capogruppo
Nadia Spallitta