full screen background image
Search
venerdì, 22 novembre 2024
  • :
  • :

Nadia Spallitta

Ultimo aggiornamento

DICHIARAZIONE DI COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE

Pubblichiamo il testo della costituzione di parte civile nel processo per i brogli elettorali, nella quale Antonella Monastra ed io siamo assistite dall’avv. Maurizio Cicero.

 

 

ILL.MO SIG GUP
PRESSO IL TRIBUNALE DI PALERMO
DICHIARAZIONE DI COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE

Il sottoscritto Avv. Maurizio Cicero, con studio a Palermo in via Mariano Stabile n. 261, difensore di fiducia  e procuratore speciale, giusta nomina e procura in calce al presente atto, di Antonella Monastra, nata a Palermo il 20.10.1956 ed ivi residente in via Houel n. 11 e di  a  Nadia Spallitta , nata ad Agrigento il 26.9.61 e residente a Palermo in via XX Settembre n. 58, consigliere in carica al Comune di Palermo persone offese del reato nel procedimento penale n. 11188/2007 – 11571/07 RGGIP, a carico di :

1.- CORSO Gaspare n. Palermo 9 agosto 1965;
2.- LO FRANCO Silvana n. Palermo 11 luglio 1976;
3.- POTENZANO Vito, nato a Palermo il 16 giugno 1955;
4.- TERESI Francesco Paolo,  n. Palermo il 30 dicembre 1955

fissato per l’udienza del 17 febbraio  2009, aula ………….,imputati dei seguenti reati

CORSO Gaspare, LO FRANCO Silvana e TERESI Francesco Paolo
per i seguenti delitti:   
1.- art. 90  comma II, seconda parte, D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, 61 n. 2 c.p., 81 c.p.v. c.p., poiché, in concorso tra loro e con il GIORGIANNI, nella sua qualità di Presidente dell’ Ufficio Elettorale costituito nella Sezione Elettorale n. 460, mediante apporti causali diversi ma convergenti verso il medesimo fine, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso,  formavano falsamente centoventisette  schede elettorali, per la elezione del sindaco e dei  consiglieri comunali, nella parte relativa alla espressione del voto di preferenza, inserendo  la scritta “CORSO” nell’apposita riga posta a destra del simbolo della lista “Azzurri per Palermo Cammarata Sindaco”;
con l’aggravante di avere commesso il fatto  per eseguire quello di cui al decimo capo di imputazione;
2.- art. 90  comma II, seconda parte, D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, 61 n. 2 c.p., 81 c.p.v. c.p., poiché, in concorso tra loro e con il GIORGIANNI, nella sua qualità di Presidente dell’ Ufficio Elettorale costituito nella Sezione Elettorale n. 460, mediante apporti causali diversi ma convergenti verso il medesimo fine, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso,  formavano falsamente il verbale delle operazioni elettorali per la elezione del sindaco e dei  consiglieri comunali, nella parte relativa al  paragrafo 30, inserendo, al posto del numero effettivo di votanti della sezione,  costituito da 807 votanti, di cui,  412 maschi e  395 femmine, numero risultante dai registri delle tessere elettorali della sezione,  il diverso numero di 1132 votanti, di cui 559 maschi e 573 femmine;
con l’aggravante di avere commesso il fatto per occultare il reato di cui al primo capo  di imputazione e per eseguire quello di cui al decimo capo di imputazione;
3.- art. 90  comma II, seconda parte, D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, 61 n. 2 c.p., 81 c.p.v. c.p., poiché, in concorso tra loro e con il GIORGIANNI, nella sua qualità di Presidente dell’ Ufficio Elettorale costituito nella Sezione Elettorale n. 460, mediante apporti causali diversi ma convergenti verso il medesimo fine, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso,  formavano falsamente il verbale delle operazioni elettorali per la elezione del sindaco e dei  consiglieri comunali, nella parte relativa al  paragrafo 45 di tale verbale, inserendo, al posto del numero effettivo di votanti della sezione,  costituito da 807 votanti,  numero risultante dai registri delle tessere elettorali della sezione,  il diverso numero di 1132 votanti;
con l’aggravante di avere commesso il fatto per occultare il reato di cui al primo capo  di imputazione e per eseguire quello di cui al decimo capo di imputazione;
4.- art. 90  comma II, seconda parte, D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, 61 n. 2 c.p., 81 c.p.v. c.p., poiché, in concorso tra loro e con il GIORGIANNI, nella sua qualità di Presidente dell’ Ufficio Elettorale costituito nella Sezione Elettorale n. 460, mediante apporti causali diversi ma convergenti verso il medesimo fine, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso,  formavano falsamente la sesta comunicazione effettuata alle ore 15.00 del 14 maggio 2007,   indirizzata al Centro Raccolta Notizie del Comune di Palermo, nella parte relativa alla indicazione del numero di votanti della sezione, inserendo, al posto del numero effettivo di votanti della sezione,  costituito da 807 votanti, di cui,  412 maschi e  395 femmine, numero risultante dai registri delle tessere elettorali della sezione,  il diverso numero di  937 votanti, di cui 477 maschi e 460 femmine;
con l’aggravante di avere commesso il fatto per occultare il reato di cui al primo capo  di imputazione e per eseguire quello di cui al decimo capo di imputazione;
5.- art. 90  comma II, seconda parte, D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, 61 n. 2 c.p., 81 c.p.v. c.p., poiché, in concorso tra loro e con il GIORGIANNI, nella sua qualità di Presidente dell’ Ufficio Elettorale costituito nella Sezione Elettorale n. 460, mediante apporti causali diversi ma convergenti verso il medesimo fine, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso,  formava falsamente la “settima comunicazione” indirizzata al Centro Raccolta Notizie del Comune di Palermo,  relativa ai “risultati definitivi voti candidati a Sindaco”, nella parte relativa alla indicazione del numero di votanti della sezione, inserendo, al posto del numero effettivo di votanti della sezione,  costituito da 807 votanti, numero risultante dai registri delle tessere elettorali della sezione,  il diverso numero di 937;
con l’aggravante di avere commesso il fatto per occultare il reato di cui al primo capo  di imputazione e per eseguire quello di cui al decimo capo di imputazione;
6.- art. 90  comma II, seconda parte, D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, 61 n. 2 c.p., 81 c.p.v. c.p., poiché, in concorso tra loro e con il GIORGIANNI, nella sua qualità di Presidente dell’ Ufficio Elettorale costituito nella Sezione Elettorale n. 460, mediante apporti causali diversi ma convergenti verso il medesimo fine, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso,  formavano falsamente la ottava “comunicazione relativa ai risultati definitivi voti di lista”, indirizzata al Centro Raccolta Notizie del Comune di Palermo, nella parte relativa alla indicazione del numero di votanti della sezione, inserendo, al posto del numero effettivo di votanti della sezione,  costituito da 807 votanti, numero risultante dai registri delle tessere elettorali della sezione,  il diverso numero di 937 votanti;
con l’aggravante di avere commesso il fatto per occultare il reato di cui al primo capo  di imputazione e per eseguire quello di cui al decimo capo di imputazione;
7.- art. 90  comma II, seconda parte, D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, 61 n. 2 c.p., 81 c.p.v. c.p., poiché, in concorso tra loro e con il GIORGIANNI, nella sua qualità di Presidente dell’ Ufficio Elettorale costituito nella Sezione Elettorale n. 460, mediante apporti causali diversi ma convergenti verso il medesimo fine, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, formava falsamente il verbale delle operazioni elettorali, nella parte relativa al paragrafo 6 attestando falsamente che il Presidente “procede alla autenticazione di un numero di schede pari a quelle degli elettori della sezione facendovi apporre  la firma di uno scrutatore”, avendo invece fatto apporre la firma alla Segretaria, quantomeno sulle 127 schede con voto di preferenza espresso a favore del candidato “CORSO”, oggetto di contraffazione;
con l’aggravante di avere commesso il fatto per occultare il reato di cui al primo capo  di imputazione e per eseguire quello di cui al decimo capo di imputazione;
8.- art. 90  comma II, seconda parte, D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, 61 n. 2 c.p., 81 c.p.v. c.p., poiché in concorso tra loro e con il GIORGIANNI, nella sua qualità di Presidente dell’ Ufficio Elettorale costituito nella Sezione Elettorale n. 460, mediante apporti causali diversi ma convergenti verso il medesimo fine, formavano falsamente il verbale delle operazioni elettorali, per la elezione del sindaco e dei consiglieri comunali, nella parte relativa al paragrafo 6 attestando falsamente che il Presidente “procede alla autenticazione di un numero di schede pari a quelle degli elettori della sezione…..restano non autenticate n. 68 schede ”, avendo invece provveduto alla autenticazione di tutte le 1200 schede ricevute in consegna;
con l’aggravante di avere commesso il fatto per occultare il reato di cui al primo capo  di imputazione e per eseguire quello di cui al decimo capo di imputazione;
9.- art. 90  comma II, seconda parte, D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, 61 n. 2 c.p., 81 c.p.v. c.p., poiché, in concorso tra loro e con il GIORGIANNI, nella sua qualità di Presidente dell’ Ufficio Elettorale costituito nella Sezione Elettorale n. 460, mediante apporti causali diversi ma convergenti verso il medesimo fine, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso,  formavano falsamente il verbale delle operazioni elettorali, per la elezione del sindaco e dei consiglieri comunali, nella parte relativa al paragrafo 7 del verbale , attestando falsamente che “Il Presidente dopo avere accertato e fatto accertare ai presenti nella sala che l’urna destinata a contenere le schede votate è completamente vuota”, avendo volutamente omesso di fare controllare le urne agli scrutatori;
con l’aggravante di avere commesso il fatto per occultare il reato di cui al primo capo  di imputazione e per eseguire quello di cui al seguente capo di imputazione;
10.- art. 96,  comma I, D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, 81 c.p.v. c.p., poiché, in concorso tra loro e con il GIORGIANNI, nella sua qualità di Presidente dell’ Ufficio Elettorale costituito nella Sezione Elettorale n. 460, mediante apporti causali diversi ma convergenti verso il medesimo fine, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, mediante le condotte di cui ai precedenti capi di imputazione, alteravano il risultato delle elezioni del sindaco e dei consiglieri comunali;
                                               __________________

11.- art. 90  comma II, seconda parte, D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, 61 n. 2 c.p., 81 c.p.v. c.p., poiché, in concorso tra loro e con il GIORGIANNI, nella sua qualità di Presidente dell’ Ufficio Elettorale costituito nella Sezione Elettorale n. 460, mediante apporti causali diversi ma convergenti verso il medesimo fine, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso,  formavano falsamente centosette  schede elettorali, per la elezione dei  consiglieri circoscrizionali, nella parte relativa alla espressione del voto di preferenza, inserendo  la scritta “TERESI” nell’apposita riga posta a destra del simbolo della lista “Azzurri per Palermo Cammarata Sindaco”;
con l’aggravante di avere commesso il fatto per eseguire quello di cui al diciassettesimo capo di imputazione;
12.- art. 90  comma II, seconda parte, D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, 61 n. 2 c.p., 81 c.p.v. c.p., poiché, in concorso tra loro e con il GIORGIANNI, nella sua qualità di Presidente dell’ Ufficio Elettorale costituito nella Sezione Elettorale n. 460, mediante apporti causali diversi ma convergenti verso il medesimo fine,, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso,  formavano falsamente il verbale delle operazioni elettorali per la elezione dei  consiglieri circoscrizionali, nella parte relativa al  paragrafo 30 di tale verbale, inserendo, al posto del numero effettivo di votanti della sezione,  costituito da 807 votanti, di cui,  412 maschi e  395 femmine, numero risultante dai registri delle tessere elettorali della sezione,  il diverso numero di 1132 votanti, di cui 559 maschi e 573 femmine;
con l’aggravante di avere commesso il fatto per occultare il reato di cui all’undicesimo capo  di imputazione e per eseguire quello di cui al diciassettesimo capo di imputazione;
13.- art. 90  comma II, seconda parte, D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, 61 n. 2 c.p., 81 c.p.v. c.p., poiché, in concorso tra loro e con il GIORGIANNI, nella sua qualità di Presidente dell’ Ufficio Elettorale costituito nella Sezione Elettorale n. 460, mediante apporti causali diversi ma convergenti verso il medesimo fine, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso,  formavano falsamente la decima “comunicazione relativa ai risultati definitivi voti di lista”, indirizzata al Centro Raccolta Notizie del Comune di Palermo, relativa alle elezioni dei consiglieri circoscrizionali, nella parte relativa alla indicazione del numero di votanti della sezione, inserendo, al posto del numero effettivo di votanti della sezione,  costituito da 807 votanti, il diverso numero di 937;
con l’aggravante di avere commesso il fatto per occultare il reato di cui all’undicesimo capo  di imputazione e per eseguire quello di cui al diciassettesimo capo di imputazione;
14.- art. 90  comma II, seconda parte, D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, 61 n. 2 c.p., 81 c.p.v. c.p., poiché, in concorso tra loro e con il GIORGIANNI, nella sua qualità di Presidente dell’ Ufficio Elettorale costituito nella Sezione Elettorale n. 460, mediante apporti causali diversi ma convergenti verso il medesimo fine, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso,  formavano falsamente il verbale delle operazioni elettorali, per  la elezione dei consiglieri circoscrizionali, nella parte relativa al paragrafo 6 attestando falsamente che il Presidente “procede alla autenticazione di un numero di schede pari a quelle degli elettori della sezione facendovi apporre  la firma di uno scrutatore”, avendo invece fatto apporre la firma alla Segretaria, quantomeno sulle 127 schede con voto di preferenza espresso a favore del candidato “CORSO”, oggetto di contraffazione;
con l’aggravante di avere commesso il fatto per occultare il reato di cui all’undicesimo capo  di imputazione e per eseguire quello di cui al diciassettesimo capo di imputazione;
15.- art. 90  comma II, seconda parte, D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, 61 n. 2 c.p., 81 c.p.v. c.p., poiché, in concorso tra loro e con il GIORGIANNI, nella sua qualità di Presidente dell’ Ufficio Elettorale costituito nella Sezione Elettorale n. 460, mediante apporti causali diversi ma convergenti verso il medesimo fine, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso,  formavano falsamente il verbale delle operazioni elettorali, per la elezione dei consiglieri circoscrizionali, nella parte relativa al paragrafo 6 attestando falsamente che il Presidente “procede alla autenticazione di un numero di schede pari a quelle degli elettori della sezione…..restano non autenticate n. 68 schede ”, avendo invece provveduto alla autenticazione di tutte le 1200 schede ricevute in consegna;
con l’aggravante di avere commesso il fatto per occultare il reato di cui all’undicesimo capo  di imputazione e per eseguire quelli di cui al diciassettesimo capo di imputazione;
16.- art. 90  comma II, seconda parte, D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, 61 n. 2 c.p., 81 c.p.v. c.p., poiché, in concorso tra loro e con il GIORGIANNI, nella sua qualità di Presidente dell’ Ufficio Elettorale costituito nella Sezione Elettorale n. 460, mediante apporti causali diversi ma convergenti verso il medesimo fine, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso,  formavano falsamente il verbale delle operazioni elettorali, per la elezione dei consiglieri circoscrizionale, nella parte relativa al paragrafo 7 del verbale , attestando falsamente che “Il Presidente dopo avere accertato e fatto accertare ai presenti nella sala che l’urna destinata a contenere le schede votate è completamente vuota”, avendo volutamente omesso di fare controllare le urne agli scrutatori;
con l’aggravante di avere commesso il fatto per occultare il reato di cui all’undicesimo capo  di imputazione e per eseguire quelli di cui al diciassettesimo capo di imputazione;
17.- art. 96,  comma I, D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, 81 c.p.v. c.p., poiché, in concorso tra loro e con il GIORGIANNI, nella sua qualità di Presidente dell’ Ufficio Elettorale costituito nella Sezione Elettorale n. 460, mediante apporti causali diversi ma convergenti verso il medesimo fine, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, mediante le condotte di cui ai precedenti capi di imputazione, alteravano il risultato delle elezioni dei consiglieri circoscrizionali;
Tutti delitti commessi in Palermo il 13 e 14 maggio 2007
__________________
CORSO Gaspare, LO FRANCO Silvana e POTENZANO Vito
Per i seguenti reati:
18.- art. 90  comma II, seconda parte, D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, 61 n. 2 c.p., 81 c.p.v. c.p., poiché, in concorso tra loro e con il PROFETA, nella sua qualità di Presidente dell’ Ufficio Elettorale costituito nella Sezione Elettorale n. 19, mediante apporti causali diversi ma convergenti verso il medesimo fine, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso,  formavano falsamente centododici  schede elettorali, per la elezione del sindaco e dei  consiglieri comunali, nella parte relativa alla espressione del voto di preferenza, inserendo  la scritta “CORSO” nell’apposita riga posta a destra del simbolo della lista “Azzurri per Palermo C’ammarata Sindaco”;
con l’aggravante di avere commesso il fatto per eseguire quello di cui a ventiquattresimo capo di imputazione;
19.- art. 90  comma II, seconda parte, D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, 61 n. 2 c.p., 81 c.p.v. c.p., poiché, in concorso tra loro e con il PROFETA, nella sua qualità di Presidente dell’ Ufficio Elettorale costituito nella Sezione Elettorale n. 19, mediante apporti causali diversi ma convergenti verso il medesimo fine, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso,  formavano falsamente il verbale delle operazioni elettorali per la elezione del sindaco e dei  consiglieri comunali, nella parte relativa al  paragrafo 30, inserendo, al posto del numero effettivo di votanti della sezione,  costituito da 644 votanti, di cui,  308 maschi e  336 femmine, numero risultante dai registri delle tessere elettorali della sezione,  il diverso numero di 769, di cui  373 maschi e 396 femmine;
con l’aggravante di avere commesso il fatto per occultare il reato di cui al precedente capo  di imputazione e di eseguire quello di cui al ventiquattresimo capo di imputazione;
20.- art. 90  comma II, seconda parte, D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, 61 n. 2 c.p., 81 c.p.v. c.p., poiché, in concorso tra loro e con il PROFETA, nella sua qualità di Presidente dell’ Ufficio Elettorale costituito nella Sezione Elettorale n. 19, mediante apporti causali diversi ma convergenti verso il medesimo fine, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso,  formavano falsamente il verbale delle operazioni elettorali per la elezione del sindaco e dei  consiglieri comunali, nella parte relativa al  paragrafo 45 di tale verbale, inserendo, al posto del numero effettivo di votanti della sezione,  costituito da 644 votanti, numero risultante dai registri delle tessere elettorali della sezione,  il diverso numero di 769;
con l’aggravante di avere commesso il fatto per occultare il reato di cui al diciottesimo capo  di imputazione e di eseguire quello di cui al ventiquattresimo capo di imputazione;
21.- art. 90  comma II, seconda parte, D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, 61 n. 2 c.p., 81 c.p.v. c.p., poiché, in qualità di Presidente dell’ Ufficio Elettorale costituito nella Sezione Elettorale n. 19, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, formavano falsamente la sesta comunicazione effettuata alle ore 15.00 del 14 maggio 2007,   indirizzata al Centro Raccolta Notizie del Comune di Palermo, nella parte relativa alla indicazione del numero di votanti della sezione, inserendo, al posto del numero effettivo di votanti della sezione,  costituito da 644 votanti, di cui,  308 maschi e  336 femmine, numero risultante dai registri delle tessere elettorali della sezione,  il diverso numero di 769, di cui  396  maschi e 373 femmine;
con l’aggravante di avere commesso il fatto per occultare il reato di cui al diciottesimo capo  di imputazione e di eseguire quello di cui al ventiquattresimo capo di imputazione;
22.- art. 90  comma II, seconda parte, D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, 61 n. 2 c.p., 81 c.p.v. c.p., poiché, in concorso tra loro e con il PROFETA, nella sua qualità di Presidente dell’ Ufficio Elettorale costituito nella Sezione Elettorale n. 19, mediante apporti causali diversi ma convergenti verso il medesimo fine, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso,  formavano falsamente la “settima comunicazione” indirizzata al Centro Raccolta Notizie del Comune di Palermo,  relativa ai “risultati definitivi voti candidati a Sindaco”, nella parte relativa alla indicazione del numero di votanti della sezione, inserendo, al posto del numero effettivo di votanti della sezione,  costituito da 644 votanti, , numero risultante dai registri delle tessere elettorali della sezione,  il diverso numero di 769;
con l’aggravante di avere commesso il fatto per occultare il reato di cui al diciottesimo capo  di imputazione e di eseguire quello di cui al ventiquattresimo capo di imputazione:
23.- art. 90  comma II, seconda parte, D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, 61 n. 2 c.p., 81 c.p.v. c.p., poiché, in concorso tra loro e con il PROFETA, nella sua qualità di Presidente dell’ Ufficio Elettorale costituito nella Sezione Elettorale n. 19, mediante apporti causali diversi ma convergenti verso il medesimo fine, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso,  formavano falsamente la ottava  “comunicazione relativa ai risultati definitivi voti di lista”, delle elezioni per il Sindaco e i consiglieri comunali, indirizzata al Centro Raccolta Notizie del Comune di Palermo, nella parte relativa alla indicazione del numero di votanti della sezione, inserendo, al posto del numero effettivo di votanti della sezione,  costituito da 644 votanti, numero risultante dai registri delle tessere elettorali della sezione,  il diverso numero di 769;
con l’aggravante di avere commesso il fatto per occultare il reato di cui al diciottesimo capo  di imputazione e di eseguire quello di cui al ventiquattresimo capo di imputazione;
24.- art. 96,  comma I, D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, 81 c.p.v. c.p., poiché, in concorso tra loro e con il PROFETA, nella sua qualità di Presidente dell’ Ufficio Elettorale costituito nella Sezione Elettorale n. 19, mediante apporti causali diversi ma convergenti verso il medesimo fine, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, mediante le condotte di cui ai precedenti capi di imputazione, alteravano il risultato delle elezioni del sindaco e dei consiglieri comunali;
_________________

25.- art. 90  comma II, seconda parte, D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, 61 n. 2 c.p., 81 c.p.v. c.p., poiché, in concorso tra loro e con il PROFETA, nella sua qualità di Presidente dell’ Ufficio Elettorale costituito nella Sezione Elettorale n. 19, mediante apporti causali diversi ma convergenti verso il medesimo fine, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso,  formavano falsamente centoundici schede elettorali, per la elezione dei  consiglieri circoscrizionale, nella parte relativa alla espressione del voto di preferenza, inserendo  la scritta “POTENZANO” nell’apposita riga posta a destra del simbolo della lista “Azzurri per Palermo Cammarata Sindaco”;
con l’aggravante di avere commesso il fatto per eseguire quello di cui all’ ultimo capo di imputazione;
26.- art. 90  comma II, seconda parte, D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, 61 n. 2 c.p., 81 c.p.v. c.p., poiché, in concorso tra loro e con il PROFETA, nella sua qualità di Presidente dell’ Ufficio Elettorale costituito nella Sezione Elettorale n. 19, mediante apporti causali diversi ma convergenti verso il medesimo fine, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso,  formavano falsamente il verbale delle operazioni elettorali per la elezione dei  consiglieri circoscrizionali, nella parte relativa al  paragrafo 30 di tale verbale, inserendo, al posto del numero effettivo di votanti della sezione,  costituito da 644 votanti, di cui,  308 maschi e  336 femmine, numero risultante dai registri delle tessere elettorali della sezione,  il diverso numero di 769, di cui  396 maschi e 373 femmine;
con l’aggravante di avere commesso il fatto per occultare il reato di cui al precedente capo  di imputazione e per eseguire quello di cui all’ultimo capo di imputazione;
27.- art. 90  comma II, seconda parte, D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, 61 n. 2 c.p., 81 c.p.v. c.p., poiché, in concorso tra loro e con il PROFETA, nella sua qualità di Presidente dell’ Ufficio Elettorale costituito nella Sezione Elettorale n. 19, mediante apporti causali diversi ma convergenti verso il medesimo fine, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso,  formavano falsamente la decima comunicazione relativa ai risultati definitivi voti di lista”, delle elezioni i consiglieri circoscrizionali, indirizzata al Centro Raccolta Notizie del Comune di Palermo, nella parte relativa alla indicazione del numero di votanti della sezione, inserendo, al posto del numero effettivo di votanti della sezione,  costituito da 644 votanti, numero risultante dai registri delle tessere elettorali della sezione,  il diverso numero di 769;
con l’aggravante di avere commesso il fatto per occultare il reato di cui al venticinquesimo capo  di imputazione e di eseguire quello di cui al penultimo capo di imputazione;
28.- art. 96,  comma I, D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, 81 c.p.v. c.p., poiché, in concorso tra loro e con il PROFETA, nella sua qualità di Presidente dell’ Ufficio Elettorale costituito nella Sezione Elettorale n. 19, mediante apporti causali diversi ma convergenti verso il medesimo fine, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, mediante le condotte di cui ai precedenti capi di imputazione, alteravano il risultato delle elezioni dei consiglieri circoscrizionali;
      Tutti delitti commessi in Palermo il 13 e 14 maggio 2007

DICHIARA
di costituirsi parte civile nel suddetto procedimento penale al fine di ottenere:
1) l’affermazione della penale responsabilità degli imputati e la condanna degli stessi alle pene di legge
2)  il risarcimento integrale dei danni di ogni natura e genere causato dalle condotte degli imputati.
In particolare, la legittimazione attiva delle persone offese deriva dal disposto di cui all’art.100 del DPR n.570 del 1960, che riconosce ad ogni elettore la possibilità di costituirsi parte civile per i reati in materia di elezioni comunali.
E’ evidente, quindi, che la legittimazione attiva compete e va riconosciuta ad ogni elettore, a prescindere dalla qualità di candidato, essendo ciascun soggetto appartenente alla compagine elettorale, interessato a che i risultati elettorali corrispondano alla effettiva volontà del corpo elettorale e a che le operazioni di voto e di scrutinio siano effettuate in modo legittimo.
Per queste ragioni, Antonella Monastra e Nadia Spallitta si costituiscono a mezzo del sopra indicato procuratore speciale e difensore di fiducia nel presente procedimento penale, riservandosi di quantificare l’entità del danno subito in sede di comparsa conclusionale.

                                                                                       Con Osservanza
Palermo,           
 
Avv. Maurizio Cicero

                                              

                                                    
                                                            PROCURA SPECIALE       

Le sottoscritte Antonella Monastra, nata a Palermo il 20.10.1956 ed ivi residente in via Houel n. 11 e di  a  Nadia Spallitta , nata ad Agrigento il 26.9.61 e residente a Palermo in via XX Settembre n. 58, persone offese e danneggiate nel procedimento penale n. 11188/2007,11571/07 RGGIP, a carico di :
1.- CORSO Gaspare n. Palermo 9 agosto 1965;
2.-LO FRANCO Silvana n. Palermo 11 luglio 1976;
3.- POTENZANO Vito, nato a Palermo il 16 giugno 1955;
4.- TERESI Francesco Paolo,  n. Palermo il 30 dicembre 1955
fissato dinanzi il Giudice dell’Udienza preliminare presso il Tribunale di Palermo per l’udienza del 17 febbraio 2008, aula ………..,imputati dei reati sopra indicati, nomina
difensore e procuratore speciale l’Avv. Maurizio Cicero del foro di Palermo, con studio in Via Mariano Stabile 261, affinché si costituisca parte civile e stia in giudizio nel procedimento penale sopra indicato.
    All’uopo conferiscono al nominato difensore di fiducia e procuratore speciale tutte le più ampie facoltà per l’espletamento del mandato, nessuna esclusa e, in particolare, quelle di nominare sostituti processuali anche al fine di costituirsi parte civile, consulenti tecnici di parte, discutere, firmare e presentare istanze, ricorsi, memorie e conclusioni, di chiedere la citazione del responsabile civile, avanzare richieste di risarcimento danni e provvisionali, procedere ad eventuali transazioni, rinunciare alla costituzione di parte civile, proporre impugnazione e fare quant’altro riterrà necessario per l’espletamento del presente mandato, in modo che mai da alcuno possa venire eccepita indeterminatezza o difetto di poteri.
La presente procura speciale è conferita per tutti i gradi del giudizio, compreso quello di Cassazione, ed è diretta ad ottenere l’integrale risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti dalla persona offesa dal reato in conseguenza del reato contestato all’imputato.

Palermo,         ……………………………..

        è autentica

        Avv. Maurizio Cicero




Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Credits