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giovedì, 21 novembre 2024
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Nadia Spallitta

Ultimo aggiornamento

MOZIONE “Iscrizione anagrafica per le persone senza fissa dimora”

Pubblichiamo il testo della  mozione, presentata dal gruppo Un’Altra Storia, ed avente ad oggetto : “Iscrizione anagrafica per le persone senza fissa dimora”.
 
 
Prot. n. 116                            Palermo, 18 settembre 2009

MOZIONE

“Iscrizione anagrafica per le persone senza fissa dimora”

Premesse
“ (…) L’istituzione di questo centro di accoglienza per coloro che non hanno fissa dimora è una iniziativa a cui l’Amministrazione comunale attribuisce grandissima importanza – ha spiegato il sindaco Diego Cammarata – non solo perché risponde ad un’esigenza effettivamente sentita, ma perché lo fa nel modo migliore, assicurando cioè a quanti ne hanno bisogno un punto di riferimento temporaneo in attesa di una soluzione meno precaria. (…) ”.

Queste sono le dichiarazioni rilasciate dal Sindaco di Palermo nel corso di una conferenza stampa di martedì 20 luglio 2004 tenuta a Villa Niscemi in occasione della presentazione di un centro di prima accoglienza a carattere residenziale per le persone senza fissa dimora, al momento non più attivo.

La condizione dell’homeless, delle persone senza fissa dimora, cioè di persone che per lungo tempo non hanno un luogo di residenza, costituisce un dato sociale in forte aumento anche nella nostra città. E le cause che concorrono a determinare la perdita di domicilio possono essere veramente numerose: aver subito violenze di ogni genere, fuga dall’abuso domestico, dipendenza da alcool, dipendenza da sostanze stupefacenti, disagi psichici, mancanza di un lavoro o accumulo di debiti, sfratto, alto costo delle abitazioni e degli affitti. Il fenomeno coinvolge anche i nomadi, gli immigrati e chiunque altra persona non veda soddisfatto il diritto ad avere una casa, anche se per una piccola percentuale delle persone senza fissa dimora non significa necessariamente disagio sociale o povertà assoluta. Esistono, infatti, alcuni casi di persone assolutamente anticonformiste e libertarie che hanno deciso di rinunciare al possesso di ogni bene materiale, o che scelgono di non avere una residenza permanente per scelte religiose o spirituali.
Il non possedere una residenza anagrafica significa non solo non poter accedere a molti servizi socio-assistenziali, ma anche il non godere di alcuni diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, quali il diritto di voto, la possibilità di beneficiare delle pensioni di invalidità e l’accesso al Sistema Sanitario Nazionale.
E la condizione di “senza fissa dimora” spesso produce a catena effetti che rendono difficile la risoluzione del problema. Senza numero di telefono, indirizzo permanente o un posto dove curare la propria igiene, può essere molto difficile per le persone senza fissa dimora trovare e conservare un posto di lavoro ed uscire dalla marginalità.
La residenza anagrafica, quindi, è uno strumento fondamentale per il recupero dei diritti alla cittadinanza e per favorire il percorso di reinserimento sociale, ed anche per l’accesso alla casa.
In molti Comuni, grazie peraltro alla specifica giurisprudenza che regola la registrazione anagrafica, viene riconosciuto il diritto delle persone senza fissa dimora a mantenere la residenza nell’abitazione perduta o fissare la residenza in una nuova dimora anche fittizia.
Molto chiara e direttiva in materia è la Circolare del Ministero dell’Interno del 29 maggio 1995 n. 8 Precisazioni sull’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente, di cittadini italiani che recita:
“ (…) Il sindaco, in veste di ufficiale di anagrafe, agisce quale ufficiale di Governo cioè  quale organo dello Stato e non quale capo dell’amministrazione comunale (art. 10 della legge 8 giugno 1990, n. 142) (…) ”
“ (…) Il sindaco quale ufficiale di anagrafe e di Governo, nell’esaminare le domande di iscrizione anagrafica presentate dai cittadini, deve osservare scrupolosamente la legislazione vigente che è costituita dalla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, per quel che concerne la popolazione residente in Italia, e dalla legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dal decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323, relativamente ai cittadini italiani residenti all’estero. (…) ”
Ed ancora, sempre nella sopra citata Circolare:
“ (…) la richiesta di iscrizione anagrafica, che costituisce un diritto soggettivo del cittadino, non appare vincolata ad alcuna condizione, né potrebbe essere il contrario, in quanto in tal modo si verrebbe a limitare la libertà di spostamento e di stabilimento dei cittadini sul territorio nazionale in palese violazione dell’art. 16 della Carta costituzionale (…)”.
“ (…) Nel rammentare che il concetto di residenza, come affermato da costante giurisprudenza e da ultimo dal tribunale amministrativo regionale del Piemonte con sentenza depositata il 24 giugno 1991, è fondato sulla dimora abituale del soggetto sul territorio comunale, cioè dall’elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e soggettivo dell’intenzione di avervi stabile dimora, rilevata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle relazioni sociali, occorre sottolineare che non può essere di ostacolo alla iscrizione anagrafica la natura dell’alloggio, quale ad esempio un fabbricato privo di licenza di abitabilità ovvero non conforme a prescrizioni urbanistiche, grotte, alloggi in roulottes. (…) ”.

Tenuto conto che
Nelle “Avvertenze, note illustrative e normativa AIRE, metodi e norme, serie B – n. 29 – edizione 1992” stilate dall’ISTAT, viene indicata la concreta attuazione dei principi stabiliti dalla normativa vigente in materia di regolamento, di definizione e di iscrizione anagrafica delle persone senza fissa dimora. In particolare,  viene specificato:
 “ (…) Se il senza fissa dimora non ha un recapito o un vero e proprio domicilio (sede principale dei propri affari) nel Comune, ma elegge domicilio al solo fine di chiedere ed ottenere l’iscrizione anagrafica, come suo diritto, si presenta il problema dell’indirizzo da indicare negli atti anagrafici. In tal caso, caso, in analogia al Censimento, che prescrive l’istituzione in ogni Comune di una sezione speciale “non territoriale” nella quale vengono elencati e censiti come residenti tutti i “senza tetto”, si ravvisa la necessità che anche in anagrafe venga istituita una via, territorialmente non esistente, ma conosciuta con un nome convenzionale dato dall’ufficiale di anagrafe (es. via…. seguita dal nome dello stesso comune, via della Casa Comunale, ecc.). In questa via verranno iscritti con numero progressivo dispari sia i “senza tetto” risultanti residenti al censimento, sia i “senza fissa dimora” che eleggono domicilio nel Comune ma che in realtà non hanno un vero e proprio recapito nel Comune stesso.
Per altre simili necessità, ma al di fuori dei casi sopraddetti, potrà essere utilizzata la stessa via con i numeri progressivi pari.
Nell’impossibilità di contattare, in ogni momento, gli iscritti predetti, ogni notizia agli stessi s’intende notificata, a tutti gli effetti, con la pubblicazione all’albo pretorio. (…)”.
Per tutto quanto sopra descritto, affinché l’Amministrazione comunale, facendosi interprete, senza ignorarla, dell’attuale situazione sociale e della condizione di chi vive, come le persone senza fissa dimora, un quotidiano fatto di disagi e problemi concreti e di esclusione sociale, e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione italiana:
> attui programmi e strategie d’intervento in termini di prevenzione e non più solamente assistenziale, in grado di contrastare una deriva sociale e personale che porta alla perdita di alloggio e ai legami sociali delle persone senza fissa dimora.
> sostenga le persone senza fissa dimora, italiane e straniere, a riemergere dalla invisibilità, a riavviare percorsi di inserimento sociale o semplicemente ad uscire dal lavoro sommerso.

IL CONSIGLIO COMUNALE
si impegna e impegna
IL SINDACO
ad adoperarsi concretamente, attraverso l’utilizzo dei canali istituzionali, affinché:

1. venga istituito un indirizzo anagrafico convenzionale a favore delle persone senza fissa dimora che richiedano di stabilire la propria residenza anagrafica nel comune di Palermo, gestito direttamente dall’Amministrazione comunale.
2. la denominazione dell’indirizzo anagrafico convenzionale, proprio nella piena tutela della privacy delle persone senza fissa dimora, ma anche in previsione di un percorso di reinserimento sociale, sia non discriminante e non riconducibile alla condizione di “senza fissa dimora”, ma affine alla toponomastica stradale cittadina.
3. venga accolta la proposta di rendere omaggio al grande impegno e al lavoro che CIRO LUPO, un operatore della comunità terapeutica “Casa dei Giovani”, recentemente scomparso, ha svolto per quindici anni con grande dedizione nella comunità e dedicare a lui la strada convenzionale per le persone senza fissa dimora.
4.  vengano realmente ed operativamente garantiti tutti i diritti civili ed individuali nonché l’accesso a tutti i servizi socio-sanitari di cui possono beneficiare le persone senza fissa dimora con l’attribuzione della residenza anagrafica.
5. venga riconosciuto lo stato di svantaggio delle persone senza fissa dimora in modo che gli stessi possano usufruire di pari opportunità, accesso gratuito ad alcuni servizi ed in generale degli stessi incentivi previsti dall’amministrazione centrale e locale per altri cittadini in condizione di disagio.
6. vengano realizzati e potenziati, in sinergia con le istituzioni competenti presenti sul territorio, interventi di prevenzione e di politica sociale finalizzati all’inserimento lavorativo e sociale all’interno della propria comunità delle persone senza fissa dimora e dei cittadini svantaggiati presenti nella città di Palermo, con una particolare attenzione ai giovani a rischio di devianza, alle persone con dipendenza da sostanze stupefacenti e a perone con disagio mentale e psichico.
 

    LE CONSIGLIERE

Nadia SPALLITTA                          Antonella MONASTRA     




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