
Questo diritto è stato anche riconosciuto da alcune decisioni di giudici del lavoro del nord Italia. Di fronte al diritto all’assunzione dopo 36 mesi di attività lavorativa, che è ancora più cogente per il personale ATA di prima fascia, in quanto trattasi di vincitori di un concorso pubblico, è evidente che nessun taglio dell’organico sia ipotizzabile. Lo Stato rispetto a coloro che hanno acquisito da anni il diritto all’assunzione deve preliminarmente procedere con le assunzioni se i posti sono vuoti e disponibili in organico, e solo dopo aver garantito l’immissione in ruolo agli aventi diritto, può eventualmente procedere con riduzioni e accantonamenti. Inoltre i tagli che vengono in concreto operati dalle soprintendenze scolastiche locali, si fondano su “schemi” di decreti ministeriali che come tali sono inidonei a produrre effetti giuridici. Su questi e su ulteriori motivi di carattere formale e tecnico si fonda il ricorso al TAR Palermo presentato ad agosto da più di 100 esponenti del personale ATA, ricorso con il quale è stato chiesto l’annullamento – previa sospensione – dei tagli all’organico per circa 1.000 posti e degli accantonamenti di circa 500 posti ( da assegnare come esternalizzazione di servizi), riduzioni che tra l’altro vanno ben oltre la percentuale del 6% prevista dalla legge. La sospensione di questi tagli, laddove decisa dal TARS in occasione dell’udienza che è stata fissata per il 9 settembre , farebbe rivivere la situazione preesistente e quindi l’organico dell’anno 2009/2010, eliminando di fatto il rischio di disoccupazione per questi 1.500 lavoratori. In più, l’accoglimento dell’istanza di sospensione da parte del TARS, rappresenterebbe anche un precedente importante per i docenti ai quali si applicano senza dubbi i medesimi principi>>.
Avv. Nadia Spallitta