(fonte La Repubblica)
Il 7 ottobre 2009, la Corte Costituzionale, giudicando sulle questioni di legittimità costituzionale poste con le ordinanze n. 397/08 e n. 398/08 del Tribunale di Milano e n. 9/09 del GIP del Tribunale di Roma ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 23 luglio 2008, n. 124 per violazione degli articoli 3 e 138 della Costituzione. Ha altresì dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale della stessa disposizione proposte dal GIP del Tribunale di Roma.
* Sospensione dei processi penali nei confronti delle quattro più alte cariche dello Stato:
« 1. Salvi i casi previsti dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, i processi penali nei confronti dei soggetti che rivestono la qualità di Presidente della Repubblica, di Presidente del Senato della Repubblica, di Presidente della Camera dei deputati e di Presidente del Consiglio dei ministri sono sospesi dalla data di assunzione e fino alla cessazione della carica o della funzione. La sospensione è applicata anche ai processi penali per fatti antecedenti l’assunzione della carica o della funzione. »
* Rinuncia alla sospensione:
« 2. L’imputato o il suo difensore munito di procura speciale può rinunciare in ogni momento alla sospensione. »
* Assunzione delle prove non rinviabili: nonostante la sospensione del processo il giudice potrà procedere, se ne ricorrono i presupposti, all’assunzione delle prove non rinviabili: secondo la relazione illustrativa del provvedimento si tratta di una valvola di sicurezza che salvaguarda il diritto alla prova e impedisce che la sospensione operi in modo generale e indifferenziato sul processo.
« 3. La sospensione non impedisce al giudice, ove ne ricorrano i presupposti, di provvedere, ai sensi degli articoli 392 e 467 del codice di procedura penale, per l’assunzione delle prove non rinviabili. »
* Prescrizione: alla sospensione del processo è collegata la contestuale sospensione dei termini di prescrizione.
« 4. Si applicano le disposizioni dell’articolo 159 del codice penale. »
* Durata della sospensione: la sospensione opera per l’intera durata della carica o della funzione e non è reiterabile (su questo punto però si pone una eccezione, nel caso di una nuova nomina nel corso della stessa legislatura). Secondo la relazione illustrativa al provvedimento questo regime speciale sarebbe imposto dalla diversa durata delle 4 cariche interessate dal provvedimento.
« 5. La sospensione opera per l’intera durata della carica o della funzione e non è reiterabile, salvo il caso di nuova nomina nel corso della stessa legislatura né si applica in caso di successiva investitura in altra delle cariche o delle funzioni. »
* Trasferimento dell’azione in sede civile: in caso di sospensione viene stabilita la possibilità per la parte civile di trasferire l’azione in sede civile.
« 6. Nel caso di sospensione, non si applica la disposizione dell’articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale. Quando la parte civile trasferisce l’azione in sede civile, i termini per comparire, di cui all’articolo 163-bis del codice di procedura civile, sono ridotti alla metà, e il giudice fissa l’ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all’azione trasferita. »
* Disposizione transitoria:
« 7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado, alla data di entrata in vigore della presente legge. »
* Entrata in vigore:
« 8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.>>
Il 26 e il 27 settembre 2008 il pubblico ministero di Milano Fabio De Pasquale ha sollevato il dubbio di costituzionalità della Legge rispettivamente per il processo dei diritti tv di Mediaset ed il processo a David Mills, nei quali è imputato il presidente del consiglio Silvio Berlusconi. I giudici di entrambi i processi, il 26 settembre dello stesso anno per il processo Mills e il 4 ottobre per il processo Mediaset,hanno accolto il ricorso del pm e presentato alla Corte costituzionale la richiesta di pronunciamento sulla costituzionalità della legge.Una terza richiesta è stata avanzata dal gip di Roma nell’ambito di un procedimento penale che vede indagato Berlusconi per istigazione alla corruzione nei confronti di alcuni senatori eletti all’estero durante la legislatura precedente.