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venerdì, 27 dicembre 2024
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Nadia Spallitta

Ultimo aggiornamento

Interrogazione – Centro di selezione e valorizzazione rifiuti provenienti dalla raccolta…

Interrogazione con risposta scritta

 

Prot. n. 52        

OGGETTO: Centro di selezione e valorizzazione rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata dell’AMIA S.p.a. situato in via Partanna Mondello, 54.                

-Chiarimenti-

 

      PREMESSO CHE
con il Decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n° 22, (il cosiddetto "Decreto Ronchi") la disciplina dei rifiuti cambia regime ed i principi generali che la qualificano chiariscono le finalità di protezione dell’ambiente e di responsabilizzazione di tutti i soggetti coinvolti nel ciclo di vita dei prodotti.
Il Decreto, al fine di armonizzare le legislazioni degli Stati membri, dà attuazione a tre direttive comunitarie: sui rifiuti (91/156/Cee), sui rifiuti pericolosi (91/689/Cee), sugli imballaggi e rifiuti di imballaggi (94/62/Ce) impone il rispetto della salute umana e dell’ambiente nelle attività di recupero e smaltimento dei rifiuti.
      VISTO CHE
     
> Il rilievo sempre crescente che riveste la gestione dei rifiuti sia sotto il profilo ambientale, sia sotto il profilo economico-finanziario ha determinato successivi interventi da parte del legislatore che hanno delineato il seguente attuale Quadro normativo:
a) D.Lgs 152 del 03/04/2006;
b) D.Lgs. 284 del 08/11/2006 (1° correttivo);
c) D.Lgs. 4 del 16/01/2008 (2° correttivo);
d) Legge 31 del 28/02/2008 (conversione milleproroghe).

In particolare:
> Il Decreto legislativo 152/06, dopo avere fornito alcune definizioni all’art.183, stabilisce, tra l’altro, cosa s’intende  per :  (…)
a) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché ‘ il controllo delle discariche dopo la chiusura;
b) raccolta: l’operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
c) raccolta differenziata: la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, per la frazione organica umida, anche al momento del trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero;
d) smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell’Allegato B alla parte quarta del presente decreto;
e) recupero: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, e, in particolare, le operazioni previste nell’Allegato C alla parte quarta del presente decreto; (…)

> Ai sensi dell’art. 4 “le autorità competenti devono favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso il reimpiego e il riciclaggio, le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti, l’adozione di altre misure tecniche ed economiche”.

> Il Decreto introduce il concetto che lo smaltimento finale deve costituire esclusivamente la fase residuale della gestione dei rifiuti (art. 5): sono quindi specificate disposizioni per la progressiva riduzione del ricorso a impianti di smaltimento finale quali ad esempio la restrizione della possibilità di conferimento dei rifiuti alle discariche o la realizzazione di impianti di incenerimento condizionata, dal 1999, all’obbligo di accompagnare il processo di combustione con il recupero energetico.

> Il Decreto stabilisce i criteri di priorità nella “gestione dei rifiuti” (art. 179):
 1. Le pubbliche amministrazioni perseguono, nell’esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire prioritariamente la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, in particolare mediante:
a) lo sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali;
b) la messa a punto tecnica e l’immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento;
c) lo sviluppo di tecniche appropriate per l’eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero.
2. Nel rispetto delle misure prioritarie di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni adottano, inoltre, misure dirette al recupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo o ogni altra azione intesa a ottenere materie prime secondarie, nonché all’uso di rifiuti come fonte di energia.
> Il Decreto introduce il concetto del “recupero dei rifiuti” (art.. 181):
 1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le pubbliche amministrazioni favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:
a) il riutilizzo, il reimpiego ed il riciclaggio;
b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima secondaria dai rifiuti;
c) l’adozione di misure economiche e la previsione di condizioni di appalto che prescrivano l’impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato di tali materiali;
d) l’utilizzazione dei rifiuti come mezzo per produrre energia.
4. Le pubbliche amministrazioni promuovono e stipulano accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati o con le associazioni di categoria rappresentative dei settori interessati, al fine di favorire il riutilizzo, il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti, nonché l’utilizzo di materie prime secondarie, di combustibili o di prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata. Nel rispetto dei principi e dei criteri previsti dalle norme comunitarie e delle norme nazionali di recepimento, detti accordi e contratti di programma attuano le disposizioni previste dalla parte quarta del presente decreto, oltre a stabilire semplificazioni in materia di adempimenti amministrativi nel rispetto delle norme comunitarie e con l’eventuale ricorso a strumenti economici.

> Il Decreto stabilisce le “misure per incrementare la raccolta differenziata” (art.205)
1. In ogni ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:
a) almeno il trentacinque per cento entro il 31 dicembre 2006;
b) almeno il quarantacinque per cento entro il 31 dicembre 2008;
c) almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012.
Nel caso in cui a livello di ambito territoriale ottimale non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dal presente articolo, é applicata un’addizionale del venti per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dell’Autorità d’ambito, istituito dall’articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ne ripartisce l’onere tra quei comuni del proprio territorio che non abbiano raggiunto le percentuali previste dal comma 1 sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli comuni.

> La legge n. 296/2006 (finanziaria 2007) ha fissato i seguenti obiettivi minimi di raccolta differenziata:
[CC. 1108 – 1109] La Regione deve garantire, a livello di ambito territoriale ottimale, previa diffida e successiva nomina di un commissario ad acta, il raggiungimento delle seguenti percentuali minime di raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
– entro il 31 dicembre 2007 almeno il 40% per cento
– entro il 31 dicembre 2009 almeno il 50% per cento
– entro il 31 dicembre 2011 almeno il 60% per cento.
Negli anni successivi le percentuali saranno stabilite con decreto del ministero dell’ambiente, che perseguirà l’obiettivo “Rifiuti zero”.

RILEVATO CHE

> La riduzione della produzione dei rifiuti, la raccolta differenziata, il riuso ed il riciclaggio costituiscono l’unica via percorribile per la risoluzione del gravissimo problema dei rifiuti.
> Affinché la corretta gestione ambientale e la raccolta differenziata dei rifiuti possa avere un concreto successo, occorrerebbe realizzare un programma capillare di informazione e sensibilizzazione rivolto a tutta la popolazione. La sensibilizzazione dei cittadini ad adottare la raccolta differenziata dei rifiuti come parte integrante dello stile di vita potrebbe, senza dubbio, migliorare la partecipazione ed il rispetto delle disposizioni in materia di igiene ambientale. Sarebbe pertanto opportuno che l’ Amministrazione comunale adottasse un programma di informazione sui problemi legati alla produzione dei rifiuti ed i vantaggi portati dalla raccolta differenziata, nonché un piano di educazione ambientale e di coinvolgimento allo scopo di sviluppare una diffusa coscienza ecologica.
> Un sistema efficace ed efficiente di raccolta dei rifiuti è costituito da un insieme ben equilibrato di raccolte domiciliari, raccolte di prossimità e raccolte stradali, di raccolte monomateriale e di raccolte plurimateriale, di frequenze di svuotamento; tutto ciò in relazione agli obiettivi ed al contesto in cui si è chiamati ad operare.

> Gli impianti di selezione e valorizzazione accolgono in entrata le varie tipologie di rifiuto (dagli olii esausti alla plastica, dal vetro alla carta), e trasformano quegli stessi rifiuti, che altrimenti finirebbero bruciati negli inceneritori o in discarica, in nuovi prodotti, con grandi benefici in termini di inquinamento (minori emissioni) ma soprattutto in termini di risparmio energetico e di risorse primarie: alberi, acqua, energia elettrica, utilizzati per la produzione di carta vergine; petrolio ed energia elettrica, utilizzati per la produzione di materie plastiche, alluminio e vetro.

> Con il recupero, riuso e riciclaggio il Comune di Palermo, oltre a garantire ad i cittadini gli auspicabili miglioramenti sotto il profilo ambientale, sotto il profilo economico-finanziario potrebbe:
– abbattere i costi degli oneri del conferimento in discarica;
– non incorrere nell’ecotassa maggiorata del 20% per il mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata fissati dalla normativa vigente [cfr. art. 205 del D.Lgs 152/06].

CONSIDERATO CHE

> Ai sensi del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani (ex artt. 21 D.Lgs. 5 febbraio 1997 n° 22 e ss.mm.ii.), approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 93 del 16/05/2002, la raccolta differenziata è finalizzata:
– diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire;
– favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
– migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici;
– ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di salvaguardia ambientale;
– favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.
> L’organizzazione della raccolta differenziata deve assicurare in fase di conferimento che in fase di raccolta (art. E.3.2 del Regolamento per la gestione dei rifiuti solidi urbani):
– un’efficace separazione della frazione organica umida dalla frazione secca;
– la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti ingombranti in modo da consentirne il recupero e la separazione dei costituenti pericolosi per l’ambiente e la salute pubblica;
– l’attivazione di sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs n. 22/97;
La realizzazione delle strutture destinate a ricevere le frazioni separate, stabilendo i termini entro i quali saranno attivati i servizi di raccolta differenziata per le diverse frazioni, […].

> La Legge 507/93, che regolamenta la TARSU, stabilisce due principi essenziali:
– Il servizio di spazzamento e pulizia delle strade deve essere a carico del Comune;
– Il Comune può fare pagare ai suoi cittadini una tassa tra il 50% e, al massimo, il costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

> il Decreto Legislativo n. 22/97 ha introdotto la Tariffa di Igiene Ambientale (TIA), quale corrispettivo per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, che avrebbe dovuto sostituire la TARSU (tassa smaltimento rifiuti solidi urbani) a partire dal 2006, ai sensi del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
> ai sensi dell’art. E.16.1 del Regolamento per la gestione dei rifiuti solidi urbani sono previsti:
– Incentivi alle persone, associazioni o aziende che si siano particolarmente distinte nel favorire l’iniziativa della raccolta differenziata dei rifiuti urbani o assimilati; attestati di benemerenza: saranno conferiti ogni anno sulla base dei rendiconti periodici della raccolta differenziata, a riconoscimento delle iniziative più meritevoli e dell’impegno profuso;
– premi materiali da distribuirsi in occasioni di particolari campagne di lancio e sensibilizzazione dell’iniziativa;
– sgravi tariffari per la gestione del servizio rifiuti commisurati al beneficio effettivo per il Comune, ottenuto dalla Raccolta Differenziata, quando la tariffa prenderà il posto dell’attuale TARSU.

> ai sensi dell’art. B.1.9.5. del Regolamento per la gestione dei rifiuti solidi urbani è previsto che l’Ente gestore è tenuto a comunicare all’Ufficio Comunale competente  gli elenchi delle Ditte per le quali risulti verificato, o non verificato, il raggiungimento dei quantitativi comportanti l’ammissione ai predetti benefici tariffari.

SI CHIEDE DI CONOSCERE

> quali sono, allo stato attuale, i programmi e gli interventi che l’Amministrazione comunale intende approntare per la realizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti alla luce degli obiettivi fissati dalla normativa vigente, ed al momento non raggiunti.
 
> In riferimento all’ impianto di selezione e valorizzazione in via Partanna Mondello n° 54:
     
a) I costi sostenuti per la realizzazione dell’impianto;
b) La fonte di finanziamento;
c) La società appaltatrice;
d) I tempi previsti dal contratto per la consegna dell’impianto per fine lavori;
e) La penale prevista nel caso in cui non siano stati rispettati i termini contrattuali;
f) Quando si è provveduto al collaudo ed esito dello stesso;
g) Per quali categorie di rifiuti è stato realizzato l’impianto;
h) Il metodo di trattamento e di recupero per cui è omologato dell’impianto;
i) Potenzialità ed effettività annua delle categorie di rifiuti recuperati;
j) La società che gestisce l’impianto ed i termini del contratto;
k) Le unità del personale addetto, le modalità di selezione dello stesso e le relative qualifiche;
l) Le motivazioni che hanno determinato, ad oggi, l’inutilizzazione dell’impianto di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
m) nelle more dell’attivazione dell’impianto, con quali modalità  (Ditta incaricata costi, ricavi) sono stati gestiti i rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata.

> Visto il Regolamento per la gestione dei rifiuti solidi urbani, in riferimento al  servizio di raccolta differenziata dell’Ente gestore:
a) I materiali per cui è previsto ed è stato avviato il servizio di raccolta differenziata;
b) La percentuale di raccolta differenziata raggiunta;
c) I resoconti trimestrali sui quantitativi dei materiali recuperati e riciclati inoltrati trimestralmente al Comune dall’entrata in vigore del Regolamento (art. E.6.1);
d) Ai sensi degli artt. E.7.1- E.7.3 quante e dove sono ubicate:
– le stazioni ecologiche;
– il Centro zonale di raccolta (CZR);
– il Centro comunale di raccolta  (CCR);
– I centri sovracomunali di raccolta (CSR);
Quali categorie di rifiuti possono essere conferiti nelle suddette stazioni ecologiche.
e) Se in tali aree sono previsti sistemi di registrazione dei conferimenti per l’incentivazione della raccolta differenziata e per la premialità dei cittadini;
f) Se e presso quali zone della città il servizio è effettuato porta a porta; qual’è l’entità dei conferimenti ed il loro rapporto rispetto alle altre forme di conferimento;
g) Se per l’organizzazione della raccolta differenziata esistono convenzioni tra l’Ente gestore ed Enti o Ditte private ed, eventualmente:
– Quali sono le Ditte e/o Enti in convenzione ed i termini contrattuali;
– Per quali categorie di rifiuti;
– Il costo del servizio, tenuto conto che, ai sensi dell’art. E.1.3. del Regolamento, l’Ente e/o la Ditta incaricata della raccolta differenziata in nessun caso diviene proprietario dell’imballaggio o della frazione merceologica (…) avendo diritto soltanto al corrispettivo per il servizio reso, e fermo restando che il materiale deve essere conferito solamente ai centri indicati dall’Ente Gestore.
h) I costi annui per tonnellata del servizio di raccolta differenziata sostenuti a decorrere dal 2002;
i) I costi annui per tonnellata della raccolta dei rifiuti solidi urbani ed i relativi costi di  conferimento in discarica sostenuti a decorrere dal 2002;
j) Il gettito annuale di entrata derivante dall’imposizione della TARSU ai cittadini, a decorrere dal 2002;
k) Il corrispettivo previsto dal vigente contratto di servizio stipulato tra il comune di Palermo e l’AMIA S.p.a distinto per:
– Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
– Servizio di spazzamento e pulizia delle strade;
l) L’indicazione della percentuale annuale di copertura del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, come previsto dal Regolamento TARSU all’art. 14 d), a decorrere dal 2002.

LE CONSIGLIERE

 

Nadia Spallitta                                                                     Antonella Monastra                                                                               




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