AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI PALERMO
Interrogazione con risposta scritta
Prot 179 Palermo, 26/08/2001
Oggetto: Concorso per titoli a n. 8 posti di Dirigente tecnico- Area Tecnica e Tecnico-manutentiva del comune di Palermo.
VISTO
D.S. n. 873/DS del 11.11.1997 “Concorso per soli titoli a n. 8 posti di Ingegnere Dirigente- Area attività Tecnico- manutentiva;
D.S. n. 352/DS del 10/07/1998 “Concorso per titoli a n. 8 posti di Ingegnere Dirigente (Area di attività tecnica e tecnico-manutentiva), approvazione graduatoria e immissione nel nuovo profilo professionale dei vincitori del concorso”.
Premesso che
In data 14 marzo 1998 è stato proposto ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana avverso la Determinazione del sindaco di Palermo n. 873 del 11/11/1997 con cui è stato indetto un concorso interno per soli titoli a n. 8 posti di dirigente tecnico nonché avverso il relativo bando di concorso pubblicato nell’albo comunale il 18/11/1997 nella parte in cui impediva la partecipazione ai candidati esterni.
Considerato che
Con decreto del Presidente della Regione n. 207 del 30/04/2002 è stato accolto il ricorso straordinario ed è stata annullata la Determinazione Sindacale n. 873 del 11/11/1997 ed il relativo bando di concorso interno per titoli a n. 8 posti di Ingegnere Dirigente, in quanto il concorso indetto con il provvedimento impugnato “doveva svolgersi secondo le modalità del concorso pubblico e non già quelle del concorso interno”l.
VISTO
Il parere n. 132/2003 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (adunanza a sezioni riunite del 31/01/2006) avente ad oggetto: “Ricorso straordinario proposto da Comune di Palermo avverso il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 207 del 30/04/2002”- Ricorso per revocazione- con cui si rilevava:
1) la irricevibilità del ricorso in quanto presentato in data 17/09/2002, oltre il 120° giorno dalla notifica al Comune di Palermo del Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 207/2002, avvenuta in data 11/07/2002;
2) la inammissibilità nel merito del ricorso per le motivazioni di cui al parere, tra cui in ragione della circolare dell’Assessorato Regionali degli Enti Locali n. 1 del 18/01/2002, pubblicata sulla GURS n. 11 del 08/03/2002, indirizzata a tutti i comuni della Regione siciliana che “proprio riguardo ai concorsi posti in essere ai fini dell’inquadramento nelle qualifiche dirigenziali di personale interno appartenente alle qualifiche apicali (D), ha ritenuto la non conformità delle procedure concorsuali alle norme di legge invitando gli enti di cui in indirizzo a procedere all’annullamento in autotutela degli inquadramenti illegittimi”;
3) La sentenza TAR Sicilia n.1383 del 14/07/2011.
SI CHIEDE
(1) di conoscere le motivazioni per cui l’Amministrazione Comunale non abbia dato esecuzione al Decreto del Presidente della Regione n. 202 del 30/04/2002, in considerazione del carattere cogente per l’Amministrazione interessata, che determina in capo ad essa l’obbligo di esecuzione, consistente prevalentemente nell’emanazione di un provvedimento amministrativo a contenuto eliminatorio;
(2) copia degli atti prodotti dall’Amministrazione Comunale a sostegno del ricorso per revocazione del decreto del Presidente della Regione, presentato in data 17/09/2002, con indicazione del Responsabile del procedimento e/o del provvedimento;
(3) le motivazione della mancata ottemperanza al parere obbligatorio n. 132/2003 reso dal Consiglio di Giustizia Amministrativa con cui si invitava, di fatto, l’Amministrazione Comunale a procedere all’annullamento in autotutela degli inquadramenti illegittimi;
(4) di conoscere i nominativi del Responsabile del procedimento e/o del provvedimento competenti a garantire l’esecuzione del decreto del Presidente della Regione Siciliana, del parere del CGA e, in ultimo, della sentenza di annullamento emessa dal TARS Sicilia;
(5) le motivazioni per cui l’Amministrazione Comunale, invece di provvedere all’annullamento in autotutela degli atti relativi al bando di concorso, in esecuzione del decreto del Presidente della Regione prima e in ossequio all’indicazione del CGA poi, ed in ultimo in pendenza di giudizio al TARS, abbia invece ritenuto opportuno nominare quali Dirigenti Coordinatori taluni dei Dirigenti tecnici il cui inquadramento risultava illegittimo, esponendo in tal modo l’Amministrazione Comunale a gravi e prevedibili ripercussioni di carattere, prevalentemente, tecnico- amministrativo ed erariale.
(6) Nello specifico, si chiede di conoscere:
a. a che titolo i dirigenti tecnici abbiano continuato a svolgere le loro funzioni sulla base di un concorso annullato con decreto del Presidente della Regione Siciliana sin dal 30/04/2002;
b. se ed, eventualmente, a che titolo i dirigenti tecnici in questione continuino a svolgere le loro funzioni a seguito della sentenza del TARS n.1383 del 14/07/2011 che produce effetti ab origine;
c. quali provvedimenti l’Amministrazione Comunale abbia posto o intenda porre in essere per garantire la continuità dell’azione amministrativa apicale, considerato che secondo la normativa vigente se il parametro relativo al personale sulle spese correnti supera il 40% si determina il blocco assoluto delle assunzioni esterne per pubblico concorso e che tale percentuale potrebbe essere ampiamente superata in considerazione del fatto che, ai sensi della legge 111 del 15/07/2011 (manovra correttiva), nel computo dovranno essere considerati anche i costi del personale delle società partecipate (!!!);
d. quale valore giuridico possa essere riconosciuto agli atti posti in essere dai dirigenti tecnici dall’annullamento del concorso ad oggi, considerata l’efficacia retroattiva della sentenza del TARS n.1383 del 14/07/2011;
e. quali siano gli effetti della sentenza del TARS sugli atti posti in essere e su quelli in itinere, in particolare, rispetto agli atti iscritti all’Ordine del Giorno del Consiglio Comunale che siano stati predisposti o che rechino parere dei dirigenti tecnici la cui nomina è stata annullata ab origine;
f. quali provvedimenti abbia posto in essere e/o intenda porre in essere l’Amministrazione Comunale in relazione alle conseguenze giuridiche della sentenza del TARS, in particolare, rispetto agli atti iscritti all’Ordine del Giorno del Consiglio Comunale che siano stati predisposti o che rechino parere dei dirigenti tecnici in questione;
g. come l’Amministrazione Comunale intenda arginare il danno erariale configurabile a fronte del possibile contenzioso scaturente dai provvedimenti “nulli” disposti dai dirigenti tecnici la cui nomina è stata annullata e/o delle possibili richieste di risarcimento azionate dagli stessi ex dirigenti nei confronti dell’Amministrazione Comunale.
La Capogruppo
Nadia SPALLITTA