Prot. n. Palermo, 16/07/2009
Interrogazione con risposta scritta
OGGETTO: Legge 328/00 “Legge-quadro per la realizzazione de sistema integrato di interventi e servizi sociali”- Consulenze esterne.
CHIARIMENTI
VISTO
> Legge n. 328 del 08.11.00 (“Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”);
> D.P.C.M. 30 marzo 2001 recante “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall’art. 5 della Legge 8 novembre 2000, n. 328”;
> D.P.R.S. 4 novembre 2002, “Linee guida per l’attuazione del piano socio-sanitario della Regione siciliana”.
> Verbale della riunione del Comitato dei sindaci del D.D.S. n. 42 del 10/11/2008;
> Deliberazione di Giunta n. 248 del 05/12/2008, “Approvazione dell’integrazione e riprogrammazione del Piano di Zona del D.S.S. 42 (riequilibrio al 31/13/2009) comprensiva della relazione sociale e del Bilancio di Distretto”;
> Determinazione sindacale n. 296 del 24/12/2008, “Approvazione di Programma del Distretto Socio-sanitario sottoscritto in data 18/12/2008 per l’attuazione del Piano di Zona ex L. 328/00 (riequilibrio al 31/12/2009)”;
CONSIDERATO CHE
Il DPCM 30 marzo 2001 recante “Atto d’indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dalla legge 8 novembre 2000, n. 328” stabilisce:
> all’art. 5 “Acquisto di servizi e prestazioni:”
1. I comuni, al fine di realizzare il sistema integrato di interventi e servizi sociali garantendone i livelli essenziali, possono acquistare servizi e interventi organizzati dai soggetti del terzo settore.
2. Le regioni disciplinano le modalità per l’acquisto da parte dei comuni dei servizi ed interventi organizzati dai soggetti del terzo settore definendo in particolare:
a) le modalità per garantire una adeguata pubblicità del presumibile fabbisogno di servizi in un determinato arco temporale;
b) le modalità per l’istituzione dell’elenco dei fornitori di servizi autorizzati ai sensi dell’art. 11 della legge n. 328 del 2000, che si dichiarano disponibili ad offrire i servizi richiesti secondo tariffe e caratteristiche qualitative concordate;
c) i criteri per l’eventuale selezione dei soggetti fornitori sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 4.
3. Oggetto dell’acquisto o dell’affidamento di cui all’art. 6, deve essere l’organizzazione complessiva del servizio o della prestazione, con assoluta esclusione delle mere prestazioni di manodopera che possono essere acquisite esclusivamente nelle forme previste dalla legge n. 196 del 1997.
4. I comuni stipulano convenzioni con i fornitori iscritti nell’elenco di cui al comma 2, anche acquisendo la disponibilità del fornitore alla erogazione di servizi e interventi a favore di cittadini in possesso dei titoli di cui all’art. 17 della legge n. 328 del 2000.
> All’ Art. 6. “Affidamento della gestione dei servizi “
1. Le regioni adottano specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra comuni e soggetti del terzo settore nell’affidamento dei servizi alla persona di cui alla legge n. 328 del 2000 tenuto conto delle norme nazionali e comunitarie che disciplinano le procedure di affidamento dei servizi da parte della pubblica amministrazione.
2. Nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza dell’azione della pubblica amministrazione e di libera concorrenza tra i privati nel rapportarsi ad essa, sono da privilegiare le procedure di aggiudicazione ristrette e negoziate. In tale ambito le procedure ristrette permettono di valutare e valorizzare diversi elementi di qualità che il comune intende ottenere dal servizio appaltato.
3. I comuni, nell’affidamento per la gestione dei servizi, utilizzano il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tenuto conto anche di quanto previsto all’art. 4.
4. I contratti previsti dal presente articolo prevedono forme e modalità per la verifica degli adempimenti oggetto del contratto ivi compreso il mantenimento dei livelli qualitativi concordati ed i provvedimenti da adottare in caso di mancato rispetto.
CONSIDERATO ALTRESÌ CHE
> l’Assessorato regionale famiglia, politiche sociali e autonomie locali ha dato il proprio parere di congruità al Comune di Palermo per l’attuazione del piano di zona del distretto socio-sanitario D42;
> il piano, così come approvato dall’Assessorato regionale, tra le diverse azioni finanziate, prevede l’Azione 36 denominata: “Welfare Lab – Laboratorio per lo sviluppo del welfare locale” tra le cui prestazioni, che ammontano ad un importo complessivo di euro 150 mila, prevede l’acquisizione di mere risorse umane “per attività di consulenza mirata in materia amministrativa, procedurale e giuridica, oltre che nei diversi ambiti del sistema sociale, regionale e nazionale”.
RITENUTO CHE
I fondi stanziati dallo Stato ai sensi della legge n. 328 del 2000, trasferiti dalla Regione siciliana al Comune di Palermo per la gestione dei servizi socio-sanitari, devono essere utilizzati dallo stesso in ottemperanza a quanto disposto dal DPCM 30 marzo 2001 e non per la mera acquisizione di figure professionali, nello specifico eludendo non solo le norme citate ma anche le diverse procedure che una Pubblica Amministrazione deve adottare ove ritenga di avvalersi di consulenti esterni.
SI CHIEDE DI CONOSCERE
Se corrisponde al vero, secondo quanto anche riportato nell’interrogazione presentata all’Assemblea Regionale Siciliana dall’On. G. Greco, che i fondi stanziati per migliorare le politiche sociali siano stati e/o saranno utilizzati per acquisire mere figure professionali di consulenti esterni.
> In caso di risposta affermativa e comunque qualora sussistano figure di consulenti esterni a qualsiasi titolo preposti alla redazione e/o gestione del Piano di Zona del DSS 42, si chiede di conoscere:
1) I nominativi dei consulenti esterni incaricati;
2) I fondi ed i relativi capitoli di bilancio su cui sono stati fatti gravare i compensi percepiti dai consulenti esterni;
3) L’importo annuale del compenso previsto per ciascun consulente;
4) Copia dei contratti stipulati;
5) Copia delle deliberazioni di Giunta, e/o determinazioni sindacali e/o determinazioni dirigenziali con le quali si è stabilita la nomina dei consulenti esterni e le relative liquidazioni dei compensi;
6) Copia delle circolari e/o altri mezzi informativi interni con cui si è accertata la mancanza delle professionalità richieste all’interno del complessivo personale comunale;
7) Quali sono state le modalità (bandi, avvisi pubblici, inviti o altro) previste dall’Amministrazione comunale per la selezione delle figure professionali prescelte;
8) La composizione della commissione esaminatrice;
9) I nominativi dei partecipanti ed i relativi curriculum presentati, di cui si chiede copia attestante la data di presentazione e di successiva protocollazione da parte del comune di Palermo;
10) Su quali criteri si è basata la scelta ed i relativi verbali stilati dalla commissione esaminatrice;
11) Impugnazioni e reclami, eventualmente, presentati dai partecipanti esclusi, l’esito degli stessi e la relativa documentazione;
12) Il contenuto dell’incarico conferito;
13) I tempi previsti nel contratto per il conferimento dell’incarico;
14) Gli obiettivi raggiunti dai consulenti e copia della documentazione prodotta dagli stessi nel corso dell’assolvimento dell’incarico conferito;
15) Gli atti di valutazione e monitoraggio dei risultati prodotti, di cui si chiede copia;
LE CONSIGLIERE
Nadia Spallitta Antonella Monastra