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sabato, 21 dicembre 2024
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Nadia Spallitta

Ultimo aggiornamento

Interrogazione su raccolta differenziata e istituzione delle isole ecologiche

isole ecologiche

Città di PalermoGruppo Consiliare

AL SIG. SINDACO

INTERROGAZIONE CON RISPOSTA SCRITTA

Oggetto: Raccolta differenziata: istituzione delle isole ecologiche.

VISTI

  • Decreto Legislativo n. 152 del 03 aprile 2006 -Norme in materia ambientale-

Art. 198 <Competenze dei comuni>

1. […]

2. I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d’ambito adottati ai sensi dell’articolo 201, comma 3, stabiliscono in particolare:

[…]

c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

[…]

Il Decreto stabilisce le “misure per incrementare la raccolta differenziata” (art.205)

1. In ogni ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:

a) almeno il trentacinque per cento entro il 31 dicembre 2006;

b) almeno il quarantacinque per cento entro il 31 dicembre 2008;

c) almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012.

Nel caso in cui a livello di ambito territoriale ottimale non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dal presente articolo, é applicata un’addizionale del venti per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dell’Autorità d’ambito, istituito dall’articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ne ripartisce l’onere tra quei comuni del proprio territorio che non abbiano raggiunto le percentuali previste dal comma 1 sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli comuni.

  • La legge n. 296/2006 (finanziaria 2007) ha fissato i seguenti obiettivi minimi di raccolta differenziata:
    [CC. 1108 – 1109] La Regione deve garantire, a livello di ambito territoriale ottimale, previa diffida e successiva nomina di un commissario ad acta, il raggiungimento delle seguenti percentuali minime di raccolta differenziata dei rifiuti urbani:

– entro il 31 dicembre 2007 almeno il 40% per cento

– entro il 31 dicembre 2009 almeno il 50% per cento

– entro il 31 dicembre 2011 almeno il 60% per cento.

Negli anni successivi le percentuali saranno stabilite con decreto del ministero dell’ambiente, che perseguirà l’obiettivo “Rifiuti zero”.

  • L.R. n. 9 del 08/ aprile 2010 -Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati-

Art. 1 <Oggetto e finalità>:

Oggetto della presente legge è la disciplina della gestione integrata dei rifiuti e la messa in sicurezza, la bonifica, il ripristino ambientale dei siti inquinati, nel rispetto della salvaguardia e tutela della salute pubblica, dei valori naturali, ambientali e paesaggistici, in maniera coordinata con le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, in attuazione delle direttive comunitarie in materia di rifiuti.

Finalità della presente legge sono le seguenti:

  1. prevenire la produzione di rifiuti e ridurne la pericolosità;

  2. promuovere la progettazione di prodotti ed imballaggi tali da ridurre all’origine la produzione di rifiuti, soprattutto non riciclabili, adottando anche le necessarie forme di incentivazione;

  3. promuovere l’informazione e la partecipazione dei cittadini, attraverso adeguate forme di comunicazione, rivolte anche agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado;

  4. promuovere il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti urbani e speciali;

  5. promuovere la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e di quelli assimilati agli urbani, adottando in via prioritaria il sistema di raccolta porta a porta e definendo sistemi di premialità e penalizzazione finalizzati ad aumentarne le relative percentuali;

  6. incrementare l’implementazione di tecnologie impiantistiche a basso impatto ambientale, che consentano un risparmio di risorse naturali;

  7. ridurre la movimentazione dei rifiuti attraverso l’ottimizzazione dello smaltimento in impianti prossimi al luogo di produzione, con la garanzia di un alto grado di tutela e protezione della salute e dell’ambiente;

  8. favorire la riduzione dello smaltimento in discarica;

  9. riconoscere il ruolo dei comuni quali responsabili del servizio erogato ai propri cittadini, anche attraverso soggetti diversi, ai sensi dell’articolo 4;

  1. valorizzare la partecipazione dei cittadini, con particolare riferimento a forme di premialità economiche in funzione dei livelli di raccolta differenziata raggiunti;

  2. rendere compatibile l’equilibrio economico del servizio di gestione integrata dei rifiuti con le risorse pubbliche disponibili e con le entrate derivabili dalla riscossione della TARSU o della TIA, avuto riguardo alla necessità di tutelare con misure di perequazione le fasce sociali più deboli e di ridurre l’evasione e la elusione fiscale in materia.

Art. 4 Competenze dei comuni

1. I comuni esercitano le funzioni di cui all’articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche provvedendo, nell’ambito della propria competenza, alle finalità di cui al comma 2.

2. Ai sensi del comma 1 i comuni:

a) stipulano il contratto di appalto per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, relativamente al territorio di ogni singolo comune, con i soggetti individuati con le modalità di cui all’articolo 15 dalle S.R.R.;

b) assicurano il controllo del pieno adempimento dell’esecuzione del contratto di servizio nel territorio comunale;

c) provvedono al pagamento del corrispettivo per l’espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti nel territorio comunale, assicurando l’integrale copertura dei relativi costi, congruamente definendo a tal fine, sino all’emanazione del regolamento ministeriale di cui all’articolo 238 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, la tariffa d’igiene ambientale

(TIA) di cui all’articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 o la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), ovvero prevedendo nei propri bilanci le risorse necessarie e vincolandole a dette finalità;

d) provvedono, altresì, all’adozione della delibera di cui all’articolo 159, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, vincolando le somme destinate al servizio di gestione integrata dei rifiuti e garantendo il permanere del vincolo di impignorabilità, mediante pagamenti in ordine cronologico;

e) adottano, ove necessario, la delibera di cui all’articolo 194, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avviando la conseguente azione di responsabilità nei confronti degli amministratori delle S.R.R.;

f) adottano il regolamento comunale per la raccolta differenziata in conformità alle linee guida allegate al piano regionale di gestione dei rifiuti ed al piano d’ambito;

g) adottano per quanto di competenza disposizioni per la tutela igienico-sanitaria nella gestione dei rifiuti;

h) provvedono all’abbattimento delle barriere architettoniche nel conferimento dei rifiuti;

i) esercitano le funzioni atte a garantire la raccolta delle diverse frazioni di rifiuti urbani e prescrivono le disposizioni per la corretta gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti cimiteriali;

j) emanano le ordinanze per l’ottimizzazione delle forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio e la relativa fissazione di obiettivi di qualità;

k) regolamentano, per quantità e qualità, i rifiuti speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati dalle norme vigenti, ove non disciplinati dalla Regione;

l) prevedono, di concerto con la Regione, le province e le S.R.R., all’interno degli strumenti di pianificazione urbanistica, le infrastrutture e la logistica necessaria per la raccolta differenziata, anche per la separazione secco umido, e per lo smaltimento, riciclo e riuso dei rifiuti;

m) promuovono attività educative, formative e di comunicazione ambientale a sostegno della raccolta differenziata;

n) verificano lo stato di attuazione della raccolta differenziata e la qualità del servizio erogato dal soggetto gestore anche attraverso un comitato indipendente costituito da rappresentanti delle associazioni ambientaliste, dei consumatori e di comitati civici.

  • Delibera di C.C. n. 234 del 23/07/2014 di “Approvazione di contratto di servizio tra Comune di Palermo e RAP S.p.A.”

  • Delibera di C.C. n. 254 del 26/09/2014 avente ad oggetto: “Imposta Unica Comunale (IUC)-Approvazione Regolamento per l’applicazione del tributo sui rifiuti” che, nella parte narrativa del testo deliberativo, così recita: “il comma e) dell’articolo 10 prevede che la tariffa si applica nella misura ridotta del 30 % nella quota variabile a quelle utenze domestiche che effettuino la raccolta differenziata di un quantitativo di rifiuti differenziati pari ad almeno kg. 200 su base annua, previa misurazione individuale con specifici strumenti presso apposite isole ecologiche, si dispone che la RAP, in osservanza del contratto di servizio, doti ciascuna Circoscrizione di apposita isola ecologica,a partire dall’01/01/2015 dandone opportuna pubblicità”.

  • La sentenza della Corte dei Conti della Liguria (83/13) secondo la quale, il mancato rispetto degli obiettivi di legge in materia di raccolta differenziata, si configura come danno patrimoniale per i cittadini per l’aumento delle tasse, definendoli come “inerzia qualitativo e quantitativo del servizio di raccolta differenziata”, come grave trascuratezza nella “cura dell’interesse pubblico” che configurano “la sussistenza di responsabilità amministrativo-contabile”.

 

RILEVATO CHE

> La riduzione della produzione dei rifiuti, la raccolta differenziata, il riuso ed il riciclaggio costituiscono l’unica via percorribile per affrontare fattivamente il pressante problema dei rifiuti.

>Il manifesto disinteresse del governo cittadino rispetto al tema dei rifiuti, del recupero e del riciclo, incide sulla salubrità dei luoghi dal momento che qualsiasi rifiuto, trattato in maniera indifferenziata, viene conferito in discarica con innegabili ricadute ambientali scaturenti dal percolato da cui deriva l’inquinamento del terreno e delle falde acquifere.

> Con il recupero, riuso e riciclaggio il Comune di Palermo, oltre a garantire ad i cittadini gli auspicabili miglioramenti sotto il profilo ambientale, dal punto di vista economico-finanziario potrebbe:

  • abbattere i costi di gestione dei rifiuti indifferenziati comprensivo dei relativi oneri del conferimento in discarica;

  • beneficiare degli introiti che la raccolta differenziata potrebbe garantire;

  • non incorrere nell’ecotassa maggiorata del 20% per il mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata fissati dalla normativa vigente [cfr. art. 205 del D.Lgs 152/06].

EVIDENZIATO CHE

L’Amministrazione comunale negli ultimi tre anni, non solo non ha incentivato in alcun modo la raccolta differenziata (per cui in città si sono raggiunti i minimi storici – circa il 6% a fronte di un obbligo pari al 50%) ma, sostanzialmente, impedisce ai cittadini virtuosi di godere delle riduzioni della Tari  previste dal vigente Regolamento comunale per coloro che conferiscono i propri rifiuti presso le isole ecologiche.

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE

Le isole ecologiche non sono mai state istituite dall’Amministrazione e che tale inerzia configura un comportamento inadempiente con conseguente danno in capo ai cittadini poiché non viene consentito al consumatore di godere dei benefici normativamente previsti in materia tributaria.

ATTESO CHE

-Il Consiglio comunale con deliberazione n° 440 del 27/11/2015 ha approvato tardivamente il Programma delle opere pubbliche da realizzare nel triennio 2015-17 e l’elenco annuale 2015 con il quale ben poco è stato previsto rispetto all’istituzione delle isole ecologiche, ad eccezione dell’approvazione di un sub emendamento che dispone la creazione di un punto nel quartiere Libertà-Montepellegrino entro il 2015 (e nel 2016 per tutti gli altri quartieri).

L’Amministrazione, tra l’altro, pur in presenza di un’altra decisione del Consiglio che in sede di Bilancio ha stanziato circa 900 mila euro per dare avvio alla fattiva attuazione della suddetta isola ecologica, non avendo redatto progetti adeguati e provveduto all’acquisizione di pareri, laddove necessari, ha sostanzialmente disatteso le disposizioni normative e la volontà del Consiglio, con conseguenti ricadute negative per la collettività.

SI CHIEDE DI CONOSCERE

  1. Quale sia la percentuale di raccolta differenziata raggiunta per gli anni 2014-2015.

  2. Quali siano le cause del mancato raggiungimento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata previsti dalla legge e quali provvedimenti, ed in che termini, si intendano adottare per garantire il rispetto delle citate disposizioni di legge.

  3. Chi siano i soggetti responsabili della raccolta differenziata e se siano state accertate eventuali responsabilità per il mancato raggiungimento degli obiettivi suddetti, con indicazione della azioni, anche si carattere sanzionatorio, che l’Amministrazione comunale abbia intrapreso o intenda intraprendere per garantire il rispetto della legalità e della salubrità ambientale.

  4. Le modalità con cui l’Amministrazione comunale verifichi lo stato di attuazione della raccolta differenziata e la qualità del servizio erogato dal soggetto gestore.

  5. Quali siano gli strumenti di pianificazione urbanistica, le infrastrutture e la logistica necessaria per la raccolta differenziata, anche per la separazione secco umido, predisposti dall’Amministrazione Comunale per lo smaltimento, riciclo e riuso dei rifiuti.

  6. Le motivazioni per cui l’Amministrazione Comunale e/o la Rap S.p.A. non abbiano provveduto a realizzare e/o gestire le prescritte isole ecologiche.

  7. Quali provvedimenti l’Amministrazione intenda adottare, ed in che termini, ai fini dell’istituzione delle isole ecologiche.

  8. Se esistano, ed in che fase di sviluppo siano, eventuali progetti relativi all’istituzione delle isole ecologiche, indicando dove si intendano localizzare le stesse.

  9. Chi sia il soggetto responsabile dell’istituzione delle isole ecologiche.

  10. Se siano stati adottati provvedimento, anche di carattere sanzionatorio, nei confronti dei soggetti responsabili, in considerazione della mancata istituzione delle obbligatorie isole ecologiche.

  11. Alla luce di quanto sopra esposto, nel rappresentare i danni ambientali e all’economia locale scaturenti dal mancato rispetto delle percentuali previste dalla normativa vigente, la presente è da intendersi come contestuale messa in mora dell’Amministrazione comunale al fine di rispettare la percentuale di legge di raccolta differenziata in ottemperanza al d.lvo 152/2006 e succ. mod ed integr. nonché alle successive leggi regionali di recepimento.

Inoltre,

Viste le notizie di stampa secondo le quali: “Gli agenti della polizia municipale del nucleo anti discariche del Nopa hanno sequestrato il cantiere del Comune per la costruzione degli edifici popolari a Borgo Nuovo a Palermo”.

In particolare, vigili urbani del NOPA hanno trovato amianto e rifiuti speciali presso un cantiere comunale avente ad oggetto la realizzazione di 90 alloggi popolari.

Considerata la gravità della notizia,

SI CHIEDE ALTRESI’ DI CONOSCERE

  1. Quali provvedimenti siano stati adottati e quali provvedimenti intenda adottare l’Amministrazione per accertare e sanzionare eventuali responsabilità, nonché per garantire la salute pubblica.

  2. Quante siano le unità di personale assegnate nel 2015 e quante nel 2016 al servizio NOPA.

  3. Laddove sia stata disposta una riduzione del predetto personale, si chiede di conoscerne le motivazioni nonché di sapere a quali diverse mansioni sia stato assegnato il personale trasferito ad altri uffici.

  4. Quale sia la situazione del Parco Cassarà ed in particolare se siano state definite le operazioni di bonifica e quali siano le ragioni della mancata apertura.

La Consigliera
Avv. Nadia Spallitta




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