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martedì, 03 dicembre 2024
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Nadia Spallitta

Ultimo aggiornamento

Interrogazione: Regolamento comunale per la concessione di contributi per il recupero di immobili nel centro storico di Palermo

centro storico palermo

AL SIG. SINDACO

INTERROGAZIONE CON RISPOSTA SCRITTA

Oggetto:  Regolamento Comunale per la concessione di contributi a fondo perduto  per il recupero di immobili nel Centro Storico di Palermo (V-VI Bando).

VISTA

La legge regionale n.25/1993  e succ mod ed integr.  che all’art. 124  “ (Interventi per il centro storico di Palermo)”   che recita:

Art.124 (Interventi per il centro storico di Palermo)

  1. Al fine di farvi confluire tutte le somme di cui al comma 2 dell’articolo 74 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 il comune di Palermo istituisce nel proprio bilancio un apposito capitolo dal quale potrà attingere esclusivamente per la realizzazione degli interventi relativi al recupero del centro storico di Palermo, come individuato dal piano particolareggiato esecutivo. 2. Gli interventi per il recupero del centro storico di Palermo sono opere di preminente interesse regionale e possono essere realizzati da singoli proprietari, da consorzi di proprietari costituiti nei modi di cui all’articolo 11 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, quando una stessa unità edilizia appartenga a pi˘ proprietari e lo richiedano le modalità dell’intervento, e dal comune di Palermo, il quale predispone all’uopo un apposito programma per gli interventi di sua competenza, fissando per gruppi i tempi di realizzazione. 3. Gli interventi del comune sono finalizzati a: a) acquisire e recuperare l’edilizia fortemente degradata del centro storico, da destinare agli usi di cui agli strumenti urbanistici attuativi, con particolare riguardo alla destinazione residenziale; b) acquisire e recuperare edifici monumentali da destinare a finalità pubbliche; c) acquisire e recuperare edifici le cui caratteristiche richiedano particolari soluzioni utili a fornire modelli agli altri operatori; d) realizzare reti tecnologiche di sottosuolo ed insiemi organici di spazi pubblici aperti. 4. Le opere relative agli interventi che dovranno essere realizzati dal comune per il recupero del centro storico di Palermo, sono dichiarate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti. Alle espropriazioni previste dalla presente legge si applicano le norme del titolo II della legge 2 ottobre 1971, n. 865 e, riguardo alla determinazione delle indennità, quelle di cui all’articolo 5 bis del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. 5. Coloro che, ai sensi dell’articolo 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, avrebbero titolo a richiedere autorizzazioni e concessioni sono equiparati ai proprietari degli immobili anche al fine dell’ottenimento degli aiuti o dell’abitazione in assegnazione, secondo quanto previsto dagli articoli seguenti. 6. Il comune approva un piano d’uso del proprio patrimonio immobiliare ricadente nel centro storico. Sono elaborati obbligatori del piano: a) una planimetria tecnica a scala 1:500 dove siano localizzate le unità edilizie, o parti di esse, di proprietà comunale; b) un elenco degli immobili, ricollegabile alla suddetta planimetria, ove risulti per ciascuno di essi l’ubicazione, la consistenza, l’uso attuale, il tipo di intervento con la relativa spesa e l’uso previsto. 7. Secondo quanto previsto dall’articolo 74, comma 3, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, il comune di Palermo potenzia e riorganizza l’ufficio di piano per il centro storico il quale deve comprendere: a) un settore tecnico per l’elaborazione dei progetti ricadenti in aree ed edifici pubblici; b) un settore tecnico per l’istruzione e il controllo dei progetti elaborati dai privati anche con funzioni di consulenza e di indirizzo; c) un settore amministrativo.

VISTO l’art. 125 della citata L.R. 25/1993 che recita :

Art. 125  (Provvidenze per il recupero degli immobili nel centro storico di Palermo)

  1. 1. Al fine di agevolare il recupero del centro storico di Palermo, sono dimezzati gli oneri di urbanizzazione e i costi di costruzione di cui all’articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per tutti i soggetti interessati. 2. Per gli interventi di cui all’articolo 124 realizzati da singoli proprietari o loro consorzi sono concessi contributi esclusivamente in favore di persone fisiche non imprenditori edili. Il comune di Palermo disciplina la concessione di detti contributi tramite apposito regolamento il quale sarà  ispirato a criteri di automaticità e trasparenza e che, sia pure nell’ambito delle varie categorie di intervento, dovrà prevedere il rispetto dell’ordine cronologico, riconoscendo priorità  assoluta alle istanze proposte dai residenti. Il regolamento indica gli importi massimi dei contribuenti. 3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi a fondo perduto in conto capitale fino alla misura massima del 50 per cento dei costi, analiticamente computati e approvati contestualmente al progetto edilizio, per gli interventi di restauro e ripristino delle facciate esterne degli edifici nonche’ per quelli relativi al restauro delle coperture ed al consolidamento delle strutture portanti; in conto degli interessi che andranno a gravare sui mutui accesi dai richiedenti al fine di ricondurli ad un tasso non superiore al 6 per cento per gli altri interventi previsti dai piani. Sono fatti salvi i limiti massimi degli importi previsti dal regolamento di cui al comma 2. I contributi erogati in conto capitale non possono in ogni caso eccedere il 50 per cento del fondo destinato alla contribuzione. 4. La Regione garantisce per il capitale, interessi ed accessori il rimborso di quei finanziamenti che possano accedere alle contribuzioni di cui ai commi 2 e 3 purche’ riguardino persone fisiche non imprenditori edili. 5. Tanto i contributi quanto la garanzia regionale, riguardano solamente quei finanziamenti concessi da istituti e società creditizi autorizzati ad esercitare il credito fondiario ed edilizio secondo le disposizioni dei capi III e VI della legge 6 giugno 1991, n. 175, che abbiano stipulato apposita convenzione con il comune di Palermo e la Regione. 6. La concessione degli aiuti di cui ai commi 2 e seguenti del presente articolo impegna per dieci anni, a pena di decadenza, il beneficiario residente ad abitare l’immobile oggetto dell’intervento, il beneficiario non residente a mantenerlo in regime di locazione sulla base di apposita convenzione i cui contenuti saranno stabiliti dal regolamento previsto dal comma 2, ovvero, se già nel suo libero godimento, ad usarlo personalmente secondo le destinazioni di uso previste dagli strumenti urbanistici. 7. I contributi indicati nel presente articolo non sono cumulabili con quelli previsti da altre leggi.”

VISTO l’art. 126 della l.r.25/1993 Art. 126 Regolamento per l’attuazione degli interventi nel centro storico di Palermo, che recita:

1. Per l’attuazione degli interventi di recupero previsti dai piani esecutivi vigenti il comune di Palermo istituisce nel centro storico un parco alloggi transitori per gli abitanti residenti temporaneamente trasferiti. L’assegnazione di detti alloggi verrà disciplinata con apposito regolamento approvato dal consiglio comunale che dovrà  anche tener conto dell’anzianità di residenza nel centro storico. 2. In quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 17 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 70, si applicano anche per il recupero del centro storico di Palermo”.

VISTO l’art. 127 della l.r.25/1993 (Termini e procedure per la realizzazione degli interventi nel centro storico di Palermo) che recita:

1. Il comune di Palermo deve provvedere agli adempimenti di cui agli articoli 124, 125 e 126 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. In tutti i casi di inadempienza il Presidente della Regione dispone intervento sostitutivo nominando un commissario ad acta, in possesso di competenze specifiche relative all’adempimento.

VISTE

– La Deliberazione di C.C. n. 412 del 05/09/2001, di approvazione del Regolamento per la concessione di contributi a fondo perduto per il recupero di immobili nel Centro Storico di Palermo (V Bando).

– La Deliberazione di G.C. n. 48 del 11/03/2002, di approvazione del V Bando per la presentazione delle istanze e dei progetti per accedere ai contributi finanziari ai provati per il recupero di immobili nel centro storico.

– Le Deliberazioni di C.C. n. 51 del 01/03/2006 e n. 62 del 29/03/2006, di approvazione del Regolamento per la concessione di contributi a fondo perduto per il recupero di immobili degradati nel Centro Storico di Palermo (VI Bando).

– La Deliberazione di G.C. n. 120 del 28/04/2006, di approvazione del VI Bando per la presentazione delle istanze e dei progetti per accedere ai contributi finanziari ai privati per il recupero di immobili nel centro storico.

RILEVATO CHE

I Regolamenti per la concessione dei contributi finanziari ai privati per il recupero di immobili nel centro storico, rispettivamente, all’art. 8 comma 10 (Regolamento V Bando) e all’art. 8 comma 9 (Regolamento VI Bando) prevedono che: “i lavori oggetto di contributi devono essere conclusi nel periodo di validità della concessione (tre anni) il mancato rispetto di tale termine implica la revoca del contributo concesso e il recupero delle somme erogate”.

CONSIDERATO CHE

Con Deliberazione di C.C.  n. 770 del 28/12/2010 si è provveduto alla “Modifica comma 10 dell’art. 8 del Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di C.C. n. 412/01 (V Bando contributi),e comma 9 dell’art. 8 del Regolamento Comunale,approvato con Deliberazione C.C. n. 51/06 e 62/06 (VI Bando contributi)”, come segue: “I lavori oggetto di contributi devono essere conclusi nel periodo di validità della concessione (tre anni). Come previsto dalla normativa vigente in materia edilizia,su apposita istanza,potrà essere rilasciato successivo provvedimento autorizzativo/concessorio per il completamento dell’intervento, previa corresponsione degli ulteriori oneri concessori, se dovuti, a condizione che alla data di scadenza dell’atto originario le opere eseguite abbiano raggiunto il 60% di quelle assunte. Con il  provvedimento di completamento non potrà assegnarsi comunque un termine superiore a tre anni dalla data di scadenza dell’Atto concessorio/autorizzativo originario. Il mancato rispetto dell’ulteriore termine assegnato implica la revoca del contributo concesso ed il recupero delle somme erogate”.

VISTA

la legge 98/2013 di conversione del Decreto Legge 69/2013 (cd. Decreto Fare) che all’art. 30 ha introdotto alcune misure finalizzate a fronteggiare le gravi difficoltà economiche in cui si trovano attualmente ad operare le imprese edili. In particolare, al comma 3 del citato articolo è stata prevista una proroga di due anni dei termini di inizio e fine lavori dei titoli abilitativi rilasciati o comunque formatisi prima del 22 giugno 2013 (entrata in vigore del decreto legge 69/2013  purchè al momento della stessa:

  • i termini di inizio e fine lavori non siano ancora decorsi;
  • i titoli abilitativi non siano in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati.

Ciò premesso

SI CHIEDE DI CONOSCERE

  1. L’elenco delle ditte beneficiarie dei contributi per il recupero di immobili nel Centro Storico (Bando V e Bando VI).

     2. L’elenco e la copia dei relativi  provvedimenti autorizzativi/concessori originari.

     3. L’elenco e la copia di atti d’obbligo eventualmente stipulati.

    4. L’indicazione per ciascuna ditta dell’importo richiesto e dell’importo concesso, nonché  dell’importo effettivamente erogato

    5. L’elenco dei beneficiari che non hanno ultimato le opere nel termine dei tre anni  dal rilascio del provvedimento autorizzativo/concessorio originario, secondo quanto previsto dal Bando V e dal Bando VI o nei termini successivamente prorogati .

     6. Elenco e copia dei provvedimenti di revoca del contributo nel caso di mancato rispetto del termine assegnato per il completamento delle opere (3 anni), con indicazione per ciascuna ditta :

  • degli importi recuperati, ai sensi dell’articolo 8 (comma 10, V  Bando e comma 9, VI Bando).

7. Elenco e copia di eventuali istanze presentate per il rilascio di successivo provvedimento autorizzativo/concessorio di proroga (ai sensi della deliberazione C.C. 770/2010 e della l.98/2013  ).

8. elenco e copia dei relativi provvedimenti autorizzativi/concessori di completamento  in proroga (ai sensi della deliberazione C.C. 770/2010 e della l.98/2013  ).

9. L’elenco dei beneficiari che non hanno ultimato le opere nel termine

dei tre anni  dal rilascio del provvedimento autorizzativo/concessorio originario, secondo quanto previsto dal Bando V e dal Bando VI E nei termini successivamente prorogati   si sensi della deliberazione C.C. 770/2010 e della l.98/2013  ).

10. elenco e copia dei provvedimenti di revoca del contributo nel caso di mancato rispetto del termine assegnato per il completamento delle opere (3 anni   prorogati ai sensi della deliberazione C.C. 770/2010 e della l.98/2013  ), con indicazione per ciascuna  ditta:

  • degli importi recuperati, ai sensi dell’articolo 8 (comma 10, V  Bando e comma 9, VI Bando).

11. Lo stato di attuazione della l.r.125/1993 con indicazione delle somme complessive residue, sia per interventi pubblici che per interventi privati, non impegnate o non spese

La consigliera
Avv. Nadia Spallitta

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