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Nadia Spallitta

Ultimo aggiornamento

Interrogazione su “monetizzazione aree per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria”

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI PALERMO

Prot. n. 79                                                                                Palermo, 21.05.2009

Interrogazione con risposta scritta

OGGETTO: Proposta di Delibera Consiglio Comunale di “Approvazione Piano di lottizzazione di un complesso residenziale il località Pallavicino del Comune di Palermo- Z.T.O. Cb, ai sensi dell’art. 14 della L.R. 27.12.1978 n. 71 e della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 125 del 15.06.2006. Ditta Castelforte”.
-“Monetizzazione aree per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria”-
CHIARIMENTI
      
VISTO

> La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 125 del 14.06.2006 con la quale viene prevista la monetizzazione delle opere di urbanizzazione primaria;
> Considerato, in particolare, che nel corpo della Deliberazione viene testualmente affermato che: “(…) Zone Cb (…) Nei casi in cui, in fase di redazione di piani di lottizzazione o planivolumetrici, è dimostrata l’impossibilità di localizzare le aree a servizi in aree accessibili tramite strade pubbliche, è necessario garantire la possibilità di monetizzare i servizi stessi. Detta monetizzazione dovrà essere rapportata al costo reale di realizzazione del servizio, desunto da progetti di opere pubbliche recentemente approvate dall’Amministrazione Comunale”;

> Considerato che quanto previsto nel predetto atto appare in contrasto ed in violazione delle vigenti disposizioni a riguardo;

> Vista nei fatti la Legge 17 agosto 1942, n. 1150 “Legge urbanistica“ e ss.mm.ii.:
* Articolo 28 ‘Lottizzazione di aree’
Comma 5 L’autorizzazione comunale è subordinata alla stipula di una convenzione, da trascriversi a cura del proprietario, che preveda:
1) la cessione gratuita entro termini prestabiliti delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, precisate all’articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, nonché la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria nei limiti di cui al successivo n 2;
2) l’assunzione, a carico del proprietario, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative alla lottizzazione o di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi; la quota è determinata in proporzione all’entità e alle caratteristiche degli insediamenti delle lottizzazioni;
3) i termini non superiori ai dieci anni entro i quali deve essere ultimata l’esecuzione delle opere di cui al precedente paragrafo ;
4) congrue garanzie finanziarie per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.
Comma 6  La convenzione deve essere approvata con deliberazione consiliare nei modi e forme di legge.
Comma 7  Il rilascio delle licenze edilizie nell’ambito dei singoli lotti è subordinato all’impegno della contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria relative ai lotti stessi.

> La legge 29 settembre 1964, n. 847 e ss.mm.ii.:
* Articolo 4
Comma 1 – Opere di urbanizzazione primaria:

a) Strade residenziali;
b) Spazi di sosta o di parcheggio;
c) Fognature;
d) Rete idrica;
e) Rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas;
f) Pubblica illuminazione;
g) Spazi di verde attrezzato

     
      Comma 2 – Opere di urbanizzazione secondaria:

a) Asili nido e scuole materne;
b) Scuole dell’obbligo nonché strutture e complessi per l’istruzione superiore all’obbligo;
c) Mercati di quartiere;
d) Delegazioni comunali;
e) Chiede ed altri edifici religiosi;
f) Impianti sportivi di quartiere;
g) Centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie; nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica delle aree inquinate [ai sensi dell’art. 266, comma 1, D.lgs n. 152/2006];
h) Aree verdi di quartiere.

> La Legge 22 ottobre 1971, n. 865  “Programmi e coordinamento dell’edilizia residenziale pubblica; Norme sulla espropriazione per pubblica utilità; Modifiche ed integrazioni alle Leggi 17 Agosto 1942, n.1150; 18 Aprile 1962, n.167; 29 Settembre 1964, n.847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell’edilizia residenziale, agevolata e convenzionata”.

> Legge 27 gennaio 1977, n. 10 ‘Norme in materia di edificabilità dei suoli’

> Legge Regionale N. 71 del 27-12-1978 “Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della Regione siciliana in materia urbanistica”:

* Articolo 9 “Contenuto dei piani particolareggiati e dei piani di lottizzazione”
      I piani particolareggiati devono indicare:
a) la rete viaria, suddivisa in percorsi pedonali e carrabili, con la indicazione dei principali dati altimetrici nonché degli allineamenti;
b) gli spazi di sosta e di parcheggio;
c) la progettazione di massima della rete fognante, idrica, telefonica, del gas, di distribuzione di energia elettrica e della pubblica illuminazione, nonché di ogni altra infrastruttura necessaria alla destinazione dell’ insediamento;
d) gli spazi per le attrezzature di interesse pubblico;
e) gli edifici destinati a demolizione ovvero soggetti a restauri o a bonifica edilizia;
f) la suddivisione delle aree in isolati e lo schema planivolumetrico degli edifici previsti;
g) gli elenchi catastali delle proprietà da espropriare o vincolare;
h) le norme tecniche di attuazione e le eventuali prescrizioni speciali;
i) la previsione di massima delle spese necessarie per l’ attuazione del piano.

  
  
   I piani di lottizzazione devono contenere le indicazioni di cui alle lettere:
a), b), c), d), e), h), nonché l’ indicazione relativa alla suddivisione delle aree in lotti e lo schema planivolumetrico degli edifici previsti.

* Articolo 14 “Piani di lottizzazione – Convenzione“
[…]La convenzione di cui al quinto comma dell’ art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 dovrà prevedere:
a) la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria indicate dall’ art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847 e dall’ art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
Ove lo strumento urbanistico generale preveda in sede propria l’ ubicazione delle aree relative alle opere di urbanizzazione secondaria ed esse ricadano al di fuori della lottizzazione, l’ aliquota delle aree da cedere al comune può essere monetizzata con i criteri previsti dall’ art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;
b) l’ assunzione a carico del proprietario degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria di cui alla precedente lettera a) da eseguire in conformità alle prescrizioni comunali e da cedere al comune;
c) la corresponsione della quota di contributo di cui all’ art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 riguardante le opere di urbanizzazione secondaria, stabilita dai comuni in base alle tabelle parametriche di cui al decreto dell’ Assessore regionale per lo sviluppo economico 31 maggio 1977 all’ atto del rilascio della concessione relativa ai fabbricati da realizzare;
d) termini – non superiori a dieci anni per i comuni non obbligati alla formazione dei programmi pluriennali e non superiori al periodo di validità di questi ultimi per i comuni obbligati – per la cessione delle aree e delle relative opere;
e) congrue garanzie finanziarie per l’ adempimento degli obblighi derivanti dalle convenzioni.
Il rilascio delle concessioni edilizie nell’ ambito dei singoli lotti è subordinato all’ esistenza delle opere di urbanizzazione primaria relative ai lotti stessi.
[…]

* Articolo 15 “Piani di lottizzazione per complessi insediativi chiusi ad uso collettivo“
Per i piani di lottizzazione che riguardino complessi insediativi autonomi in ambito chiuso ad uso collettivo, la convenzione di cui al precedente art. 14 non dovrà precedere l’ obbligo della cessione gratuita delle aree e delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria indicate nell’ art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847 e nell’ art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ricadenti all’ interno del complesso.
Rimane a carico del lottizzante l’ esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e dei servizi ed impianti necessari all’ insediamento, nonché il pagamento dei contributi sul costo di costruzione di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10.
Restano salve le altre disposizioni contenute nel precedente art. 14.
> D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ‘Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia’;

> Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ‘Norme in materia ambientale’;

> Decreto Legislativo 11 settembre 2008, n. 152   ‘Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell’articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62’:
* Articolo 1 ‘Disposizioni di adeguamento comunitario’
1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
[…]
f) la lettera g), del comma 1, dell’articolo 32 e’ sostituita dalla seguente: «g) lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di permesso di costruire, che assumono in via diretta l’esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell’articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150. L’amministrazione che rilascia il permesso di costruire può prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, l’avente diritto a richiedere il permesso di costruire presenti all’amministrazione stessa, in sede di richiesta del permesso di costruire, un progetto preliminare delle opere da eseguire, con l’indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate, allegando lo schema del relativo contratto di appalto. L’amministrazione, sulla base del progetto preliminare, indice una gara con le modalità previste dall’articolo 55. Oggetto del contratto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, sono la progettazione esecutiva e le esecuzioni di lavori. L’offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva ed esecutiva, per l’esecuzione dei lavori e per gli oneri di sicurezza;».
PREMESSO CHE

L’esigenza di accompagnare ogni edificazione con le necessarie opere di urbanizzazione costituisce una condizione fondamentale per la corretta trasformazione del territorio, onde la eventuale materiale impossibilità o difficoltà di reperire “in loco” le aree a tale scopo destinate non può far sorgere un diritto alla monetizzazione, ma impone piuttosto all’Amministrazione di esaminare sotto il profilo urbanistico la richiesta di conversione di detto obbligo nel versamento di una somma di denaro.
L’Amministrazione deve quindi considerare la ‘monetizzazione’ come istituto in ogni caso preordinato al migliore e un più ordinato assetto del territorio, non anche uno strumento per conseguire finalità estranee alla disciplina urbanistica (quali la eventuale tutela di interessi privati o il reperimento di risorse volte unicamente a far cassa) [cfr. T.A.R. Emilia Romagna, Parma, Sez. I – 14 gennaio 2009, n.3].

CONSIDERATO CHE

L’obbligo della lottizzazione sorge quando l’intervento progettato esiga, per il suo armonico raccordo con il preesistente aggregato abitativo, la realizzazione ed il potenziamento delle opere e dei servizi necessari a soddisfare taluni bisogni della collettività (strade, spazi di sosta, fognature, rete di distribuzione del gas, dell’acqua, della energia elettrica, scuole, ecc.), vale a dire la realizzazione od il potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria [cfr. Cons. St., sez. V, 25 ottobre 1997, n. 1189].
Spetta comunque, alla valutazione discrezionale della P.A. la stima della sufficienza o meno delle opere di urbanizzazione tenuto conto che gli accordi fissati nell’atto di convenzione non possono essere considerati in alternativa rispetto all’esercizio del potere amministrativo: nel nostro ordinamento, è il contratto che deve adeguarsi alle scelte di pianificazione urbanistica e non viceversa.
I parametri di riferimento per verificare se esista lottizzazione sono le caratteristiche dell’intervento edilizio e della relativa area (lotto) nonché lo stato di urbanizzazione della porzione territoriale entro la quale l’insediamento viene a gravitare, per cui, con riguardo al primo parametro, l’intervento quanto più è rilevante per dimensioni degli edifici (o dell’edificio) progettati e quindi per il numero di abitanti o per le attività da insediare, tanto più tendenzialmente richiede una preventiva pianificazione, differenziata a seconda che l’intervento debba avvenire in area isolata e lontana dall’abitato o all’interno di esso, a seconda che esso insista o meno, in area già dotata di opere di urbanizzazione, ovvero, ancora, a seconda che riguardi un lotto intercluso o meno; mentre quanto al secondo parametro, lo stato di urbanizzazione della porzione territoriale circostante al lotto (grado di razionale sviluppo, di completezza e di capacità ad assorbire i carichi urbanistici indotti dal nuovo intervento) è significativo ai fini della configurabilità della lottizzazione [cfr. Cons. St., sez. V, 01 febbraio 1995, n. 162].
La Giustizia amministrativa ha precisato che non è sufficiente qualsiasi stadio di “urbanizzazione di fatto” per escludere la necessità della pianificazione attuativa, ma occorre valutare la sufficienza delle opere di urbanizzazione esistenti: “sebbene lo strumento urbanistico attuativo sia inutile qualora l’intervento edilizio concerna un lato c.d. "intercluso", oppure un’area già totalmente urbanizzata o compromessa, non è comunque sufficiente un qualunque stadio di urbanizzazione di fatto per eludere il principio fondamentale della pianificazione e l’obbligo di previa redazione del piano attuativo, e per eventualmente aumentare la compromissione della zona, essendo invece doverosa tale pianificazione di dettaglio fino a quando essa conservi una qualche utile funzione” [cfr. Cons. St., sez. V, 27 ottobre 2000, n° 5756; Cons. St., sez. V, 6 ottobre 2000, n° 5326].
A sua volta, tale sufficienza deve essere valutata in relazione ai bisogni degli abitanti insediati e da insediare nella zona e alla quantità e qualità degli impianti urbanizzanti già disponibili (e non solo programmati) destinati a soddisfarli.
Secondo il Consiglio di Stato, infatti, “le opere di urbanizzazione sono destinate ad assicurare alla collettività umana, insediata in un determinato aggregato urbano, una qualità di vita di livello adeguato all’accresciuta domanda di servizi collettivi  (i cui standard sono stabiliti, in concreto, nella quantità minima dal D.M. 2.4. 1968), adeguatezza, questa, che è espressa dalla proporzionalità fra i bisogni stessi ed i beni effettivamente destinati a soddisfarli” [Cfr. Cons. St., sez. V, 25 ottobre 1997, n. 1189; Cons. St., sez. V, 29 aprile 2000 , n. 2562].

Ai fini della validità dell’accordo devono comunque essere rispettate le seguenti condizioni:
     
     
* la valutazione degli impatti urbanistici del  progetto in questione,
* la valutazione degli impatti ambientali. 
     
Quanto ai tempi in cui occorre procedere a tale adempimento, si richiama la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, secondo cui “la procedura di VIA deve essere iniziata e conclusa prima dell’autorizzazione […] ovvero della decisione che conferisce al committente il diritto di realizzare il progetto” [Cfr. Corte di Giustizia Europea, sez. V, 7 gennaio 2004, C-201/02]. La stessa Corte ha precisato che “la disamina ambientale tardiva, quand’anche con effetto sanante o confermativo dell’assenza di necessità di procedere a VIA, inficia la realizzazione dell’opera” [Cfr. Corte di Giustizia Europea, sez. VI, 2 giugno 2005, C-83/03].
Il carattere preventivo della procedura, chiaro nel testo della direttiva 85/337/CEE – autoesecutiva – è confermato anche nel recente D.lgs. 152/2006, secondo cui “i provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale, ove prescritti, sono nulli”.
È del resto un principio generale quello secondo cui “le esigenze connesse con la tutela dell’ambiente devono essere integrate nella definizione e nell’attuazione delle politiche e azioni comunitarie di cui all’art. 3, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile” (art. 6 del Trattato comunitario).
Le eventuali omissioni e carenze, quanto meno sotto il profilo istruttorio, determinano la responsabilità della P.A. in relazione all’esposizione a pericolo per la salute dei ricorrenti e all’aggravamento del danno ambientale che si determinerebbe nel caso in cui l’intervento de quo venisse effettivamente realizzato. La giurisprudenza ha infatti pacificamente riconosciuto che:
* il diritto alla salute, tutelato dall’art. 32 Cost., non è suscettibile di alcun affievolimento da parte della P.A.;
* il cittadino, leso da un comportamento o da un’omissione della P.A., può chiedere il risarcimento di tale danno, patrimoniale e non.
     
     
     
      SI CHIEDE DI CONOSCERE
     
1. in virtù di quali disposizioni di legge diverse da quelle sopra citate sia stata adottata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 125 del 14.06.2006;
2. Quali siano state le lottizzazioni per le quali è stata consentita la monetizzazione e con quali provvedimenti siano state adottate;
3. Quante convenzioni che prevedono la ‘monetizzazione’ delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, di cui si chiede copia, sono state stipulate, dal 2002 ad oggi, dal Comune di Palermo;
4. Quale è stato il corrispettivo pattuito;
5. In base a quali criteri;
6. Per quali opere di urbanizzazione sono state impegnate le somme ‘vincolate’ riscosse a titolo di ‘monetizzazione’;
7. Le valutazione degli impatti urbanistici del  progetti presentati, di cui si chiede copia;
8. La valutazione degli impatti ambientali dei progetti presentati, di cui si chiede copia.
Inoltre:

– In relazione alle opere di urbanizzazione primaria a servizio del PdL da realizzare a cura del lottizzante, d’importo pari o superiore alla soglia comunitaria, si chiede copia:
– del progetto preliminare delle opere da eseguire, con l’indicazione del tempo massimo in cui le stesse devono essere completate,
– dello schema del relativo contratto di appalto, che sulla base del progetto preliminare deve contenere: il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva ed esecutiva, per l’esecuzione dei lavori e per gli oneri di sicurezza.

LE CONSIGLIERE

Nadia Spallitta                                Antonella Monastra




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