OGGETTO: Servizi socio-assistenziali. –Cooperativa CO.RI.M.–
CHIARIMENTI
PREMESSO CHE
La Politica Sociale, a vari livelli, è chiamata a dare risposte ai grandi disagi (materiali e/o psicologici), alle nuove povertà ponendo in essere interventi capaci di realizzare modelli efficaci di assistenza sociale.
Il ruolo dell’Ente Comune consiste nel porre in essere azioni di politica sociale da realizzare attraverso l’espletamento di varie funzioni fondamentali:
* Vigilanza (controllo sulle varie fasi dei procedimenti amministrativi e predisposizione di eventuali correttivi).
* Verifica (valutazione e monitoraggio dei risultati).
In questo contesto, ampio spazio deve essere dato al c. d. “Terzo settore”, cioè a tutte quelle organizzazioni senza scopi di lucro che si pongono in posizione intermedia tra il “Primo settore” (Stato ed Enti pubblici territoriali) ed il “Secondo settore” (libero mercato).
Tutti i rapporti che il Comune di Palermo intrattiene con i soggetti delle forme associative del Terzo Settore, anche ai fini dell’affidamento dei servizi previsti dalla legge 328/00, devono essere improntati al pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti ed uniformati ai principi di trasparenza, correttezza ed integrità dell’azione della Pubblica Amministrazione e di libera concorrenza tra i privati nel rapportarsi ad essa.
VISTO
> L.R. n. 22 del 09.05.86 (“Riordino servizi socio-assistenziali in Sicilia”);
> La legge 8 novembre 1991, n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali”;
> L.R. n. 7/96 (fondo regionale per interventi socio-assistenziali);
> OO.EE.LL. (LL.RR.: 10/91, 25/00, 30/00 e ss.mm.ii. );
> Legge n. 328 del 08.11.00 (“Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”);
> D.P.C.M. 30 marzo 2001 recante “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall’art. 5 della Legge 8 novembre 2000, n. 328”;
> D.P.R.S. 4 novembre 2002, “Linee guida per l’attuazione del piano socio-sanitario della Regione siciliana”.
CONSIDERATO CHE
La “Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” dell’ 8 novembre 2000, n. 328, sancisce:
> all’art. 1 (Principi generali e finalità):
– comma 3, “La programmazione e l’organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete agli enti locali, alle regioni ed allo Stato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e della presente legge, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, autonomia organizzative e regolamentare degli enti locali”.
– Comma 4, “Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell’ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore della programmazione, nella organizzazione r nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”.
– Comma 5, “Alla gestione ed all’offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici, nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazione ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata.
–
> All’art. 4, comma 1, (Sistema di finanziamento delle politiche sociali): “La realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali si avvale di un finanziamento plurimo a cui concorrono, secondo competenze differenziate e con dotazioni finanziarie afferenti ai rispettivi bilanci, i soggetti di cui all’art. 1, comma 3”.
> All’art. 5 (Ruolo del Terzo Settore),
– comma 2, “Ai fini dell’affidamento dei servizi previsti dalla presente legge, gli enti pubblici, fermo restando quanto previsto dall’art. 11, promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e di verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale”.
– Comma 3, “Le Regioni, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 4, e sulla base di un atto di indirizzo e coordinamento del Governo, ai sensi dell’art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità previste dall’art. 8, comma 2, della presente legge, adottano specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona”.
> All’art. 6 (Funzioni dei comuni),
– Comma 2, “Ai comuni […] spetta, nell’ambito delle risorse disponibili […] l’esercizio delle seguenti attività:
c) Autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all’art. 1, comma 5, secondo quanto stabilito ai sensi degli articoli 8, comma 3, lettera f) e 9, comma 1, lettera c); […]”.
> All’art. 11, comma 3, (Autorizzazioni e accreditamento): “I comuni provvedono all’accreditamento, ai sensi dell’art. 6, comma 2, lettera c), e corrispondono ai soggetti accreditati tariffe per le prestazioni erogate nell’ambito delle programmazione regionale e locale sulla base delle determinazioni di cui all’art. 8, comma 3, lettera n”; [determinazione dei criteri per la definizione delle tariffe].
> All’art. 15 (Sostegno domiciliare per le persone anziane non autosufficienti):
– Comma 1, “Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, per le patologie acute e croniche, particolarmente per i soggetti non autosufficienti, nell’ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali il Ministero per la solidarietà sociale, con proprio decreto […] determina annualmente la quota da riservare ai servizi in favore delle persone anziane non autosufficienti, per favorirne l’autonomia e sostenere il nucleo familiare nell’assistenza domiciliare delle persone anziane che ne fanno richiesta”.
– Comma 2, “Il Ministero per la solidarietà sociale, con il medesimo decreto di cui al comma 1, stabilisce annualmente le modalità di ripartizione dei finanziamenti in base a criteri ponderati per quantità di popolazione, classi di età e incidenza degli anziani […] in rapporto ad indicatori nazionali di non autosufficienza e di reddito […]”.
– Comma 3, “Una quota di finanziamenti di cui al comma 1 è riservata ad investimenti e progetti integrati tra assistenza e sanità, realizzati in rete con azioni e programmi coordinati tra soggetti pubblici e privati, volti a sostenere e a favorire l’autonomia delle persone anziane e la loro permanenza nell’ambiente familiare secondo gli indirizzi indicati dalla presente legge[…]”.
CONSIDERATO ALTRESI’ CHE
> I contratti relativi alla fornitura di beni e agli appalti di servizi trovano la propria disciplina di riferimento:
– nella L.R. n. 7 del 02.08.2002, artt. 31 – 35, che introduce nella Regione Siciliana le disposizioni dei Decreti Legislativi n. 358 del 24.07.92, n. 157 del 17.03.95, n. 158 del 17.03.95 (di recepimento delle Direttive Comunitarie in materia). La L.R. n. 7/02 applica sostanzialmente nell’Ordinamento regionale il sistema normativo della Legge n. 109/94 in materia di opere pubbliche, apportandovi, però, significative innovazioni;
– nelle successive disposizioni integrative e modificative della stessa legge e nelle relative Circolari esplicative del 24.10.02 e del 31.10.02 n. 15 (di particolare rilievo è la norma che dispone il ripristino dell’art. 15 L.R. n. 4 dell’08.01.96 relativa alla “trattativa privata”).
– per i contratti tesi all’affidamento in convenzione dei servizi e delle attività sociali (artt. 20 e 23 L.R. 22/86), gli Enti Locali provvedono con le modalità indicate dalla legge-quadro di riforma dell’assistenza n. 328 dell’08.11.00, art. 5, comma 2, che valorizza le capacità progettuali e organizzative dei soggetti del “Terzo settore” (giusta previsione degli artt. 4 e 6 D.P.C.M. 30.03.01);
– nel Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.
> La circolare dell’Assessorato Regione Siciliana della Famiglia delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali, prot.548 del 06/04/2005, avente per oggetto “La gestione di Piani di Zona e l’affidamento dei Servizi” che, tra l’altro, individua:
– “L’affidamento dei Servizi” in cui si evidenzia che “i servizi sociali, d’importo superiore alla soglia comunitaria, rientrano nell’Allegato 2 del D.lvo 157/95 […]”.
L’esclusione dall’ambio applicativo del D.lvo n. 157/1995 dei servizi pubblici locali inerenti il settore socio-assistenziale, salvo quanto stabilito dagli art. 8, comma 3 (Pubblicità in ordine all’aggiudicazione), comma 20 (Prescrizioni tecniche) e comma 21 (deroga in materia di prescrizioni tecniche) dello stesso decreto, “si muove nel solco delle peculiarità che li connota e dell’autonomia riconosciuta agli stati membri di disciplinare con norme proprie settori che non sono interessati da forme di concorrenzialità”. In quest’ultimo ambito trovano spazio i servizi socio-assistenziali non implicanti la realizzazione di profitti.
EVIDENZIATO CHE
* L’affidamento dei servizi alla persona avviene nel rispetto degli indirizzi fissati dal D.P.C.M. 30.03.01 (emanato ai sensi dell’art. 5 L. 328/00), che tende a valorizzare – nell’ottica della nuova concezione ispirata al principio della “sussidiarietà verticale” – il ruolo propositivo ed operativo del c. d. “Terzo settore”.
* L’autonomia riconosciuta alle regioni di disciplinare i servizi locali privi di rilevanza economica e, quindi, collocati fuori dal mercato in Sicilia ha trovato riscontro nell’art. 15 L.R. 4/96 e ss.mm.ii. (ripristinato dall’art. 63, comma 12, della L.R. 23/02):
– Art. 15 “Modalità per la concessione dei servizi socio – assistenziali”
Comma 2. “Per la concessione dei servizi socio – assistenziali, i comuni provvedono mediante ricorso all’ affidamento diretto in favore di istituzioni socio – assistenziali iscritte da almeno tre anni ai relativi albi regionali previsti dall’ articolo 26 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22”.
Comma 3. “(…) In caso di concorrenza di più istituzioni, nello stesso ambito territoriale, l’ affidamento sarà effettuato con delibera motivata e previa comparazione fra le istituzioni stesse basata sull’ aspetto progettuale e su quello economico”.
* Ai sensi dell’elencazione contenuta al punto 4.17 del D.P.R.S. 04.11.2002 (“Linee guida per l’attuazione del piano socio-sanitario della Regione Sicilia”), emanato in attuazione della L. 328 dell’08.11.00 (“Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), sono soggetti del Terzo settore:
– le cooperative sociali (L. 381/91; L.R. 32/00);
– il Volontariato (L. 266/91);
– le Associazioni di promozione sociale (L. 383/00);
– le O.N.L.U.S. (D. Lgs. 460/97).
Il Comune stabilisce forme di collaborazione con i predetti soggetti avvalendosi dello strumento delle convenzioni.
* Il Comune, per la gestione e l’affidamento dei servizi socio-assistenziali di sua competenza, si avvale della collaborazione dei soggetti di cui al punto precedente attraverso la stipulazione di apposite convenzioni, secondo gli indirizzi fissati dal D.P.R.S. 04.06.96 che ha provveduto all’approvazione degli “schemi di convenzione-tipo” relativi ai seguenti servizi:
a) Assistenza domiciliare anziani (All. A);
b) Gestione casa d’accoglienza per gestanti, ragazze-madri, donne in difficoltà (All. B);
c) Centri diurni (minori, anziani, disabili) (All. C);
d) Comunità alloggio per disabili psichici (All. D)
e) Attività educativo-assistenziali in favore di minori (All. E);
f) Casa di riposo, casa-protetta, comunità alloggio per anziani (All. F);
g) Comunità alloggio per minori (All. G).
TENUTO CONTO CHE
L’Assessorato alle Politiche Sociali non ha competenza nell’assistenza sanitaria delle singole forme di demenza, che spetta all’Assessorato alla Sanità che ha istituito nelle ASL i Centri di Valutazione Alzheimer (Centri UVA) in collegamento con i Centri di Assistenza Domiciliare (CAD);
SI CHIEDE DI CONOSCERE
In relazione ad ogni Ente accreditato e/o in convenzione:
1) Nell’ambito dei soggetti del ‘Terzo settore’, con quali Cooperative sociali, Associazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale, O.N.L.U.S., l’Amministrazione comunale ha stipulato convezioni per l’erogazione di servizi socio-assistenziali;
2) L’elenco completo degli Enti (Cooperative sociali, Associazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale, O.N.L.U.S) accreditati dal Comune di Palermo per l’erogazione dei servizi socio-assitenziali e copia delle convenzioni stipulate con i predetti Enti per l’erogazione di specifici servizi socio-assistenziali;
3) Quali sono i requisiti richiesti per accedere all’elenco degli Enti accreditati dal comune di Palermo e/o per la stipula di convenzioni per l’erogazione di specifici servizi socio-assistenziali e copia della relativa documentazione;
4) Per ogni Ente titolare di convenzione stipulata con il Comune di Palermo, copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti di legge nonché l’avvenuta iscrizione all’Albo Regionale previsto dagli artt. 20 e 26 della L. R. 22/86;
5) Quali sono le modalità (bandi, avvisi pubblici, inviti o altro) previste dall’Amministrazione comunale per l’accreditamento degli Enti del ‘Terzo settore’;
6) L’atto costitutivo e lo statuto degli Enti accreditati e/o convenzionati, di cui si richiede copia;
7) Le tariffe applicate per l’erogazione del servizio reso da ogni singolo Ente e copia della relativa documentazione;
8) Quanti sono e di quale tipologia di assistenza necessitano i beneficiari dei servizi socio-assistenziali resi da ciascun soggetto del Terzo settore in convenzione e copia della relativa documentazione;
9) Se esiste uno schedario degli assistiti per consentire l’esatta rilevazione degli interventi contributivi e di ogni altra forma di assistenza in favore del titolare della scheda ed, eventualmente, copia degli stessi;
10) Le prestazioni erogate da ciascun soggetto convenzionato, la durata e la frequenza delle stesse per ciascun assistito e copia della relativa documentazione;
11) Qual’è il costo complessivo e per singolo utente del servizio reso da ciascun soggetto del Terzo settore in convenzione, a decorre dal 2002;
12) In particolare, a quanto ammonta, per ogni anno a decorrere dal 2002, la quota del servizio di assistenza agli anziani e/o ai malati di Alzheimer finanziata con i fondi statali, regionali e qual’è la parte gravante sui fondi comunali;
13) Le modalità di accesso al servizio per l’assistito;
14) Le istanze di assistenza presentate dai cittadini, di cui si richiede copia;
15) Le modalità di accoglimento, presa in carico e dimissione dell’utente e copia della relativa documentazione;
16) I bandi e/o avvisi pubblici emessi dall’Amministrazione comunale, a decorrere dal 2002, per la scelta degli Enti con cui sono state stipulate convenzioni per l’erogazione di servizi sociali, di cui si chiede copia;
17) Le forme di pubblicità adottate;
18) Gli Enti partecipanti alle selezioni ed i relativi requisiti e copia della documentazione presentata;
19) Su quali criteri si è basata la scelta ed i relativi verbali di aggiudicazione della convenzione;
20) Impugnazioni e reclami, eventualmente, presentati dai partecipanti esclusi, l’esito degli stessi e la relativa documentazione;
21) La commissione esaminatrice di ciascun bando e/o avviso emesso dall’Amministrazione comunale per la selezione degli Enti erogatori del servizio socio-assistenziale;
22) Il Responsabile del procedimento;
23) I nominativi del Presidente e dei soci degli Enti convenzionati nonché la documentazione attestante la titolarità dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l’erogazione delle diverse tipologie di servizi socio-assistenziali;
24) Le modalità di reclutamento del personale e la relativa documentazione attestante la titolarità dei requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle diverse tipologie di servizi socio-assistenziali;
25) I profili professionali del personale addetto ai servizi convenzionati ;
26) Il contratto di lavoro (tempo peno e/o part-time) stipulato per l’assunzione del personale dipendente addetto ai servizi convenzionati, di cui si chiede copia;
27) Documentazione utile ai fini della verifica della regolarità contributiva nei confronti del personale dipendente, di cui si chiede copia;
28) Copia dei bilanci degli Enti erogatori e dei relativi atti contabili, dal 2002 ad oggi, utili a valutare la sussistenza del requisito di effettiva autonomia tecnica, organizzativa ed economica, in relazione alla tipologia dei servizi da svolgere in convenzione con il comune di Palermo;
29) La documentazione attestante la congruità dei costi dei servizi erogati;
30) Copia della rendicontazione prodotta da ciascun Ente in convenzione, al fine di fornire un quadro dettagliato dei costi sostenuti a fronte del servizio socio-assistenziali erogato e delle risorse messe a disposizione dai finanziamenti pubblici, distinti per fonte: statale, regionale, comunale.
31) Gli atti prodotti dalla “Commissione consultiva” per le attività istruttorie relative agli interventi socio-assistenziali in favore degli anziani (prevista dalla L.R. 27/90 e resa obbligatoria dalla L.R. 30/93).
32) Le modalità di controllo e di verifica della regolarità e dei contenuti dei servizi erogati dagli Enti accreditati poste in essere dall’Amministrazione comunale;
33) Gli atti di Vigilanza e controllo prodotti, dal 2002 ad oggi, dall’Amministrazione comunale per la verifica dell’attività svolta dagli Enti accreditati, di cui si chiede copia;
34) Gli atti di valutazione e monitoraggio dei risultati prodotti, dal 2002 ad oggi, dall’Amministrazione comunale per la verifica dell’Attività svolta dagli Enti accreditati, gli eventuali correttivi predisposti, di cui si chiede copia;
35) La valutazione degli obiettivi raggiunti dai Dirigenti e dal Dirigente coordinatore del Settore delle attività sociali dal 2002 ad oggi.
???
Inoltre, alla luce del rilievo assunto sulla stampa dalla vicenda della società cooperativa CO.RI.M., il cui Presidente Antonino Greco, nonché alcuni altri componenti, sembrerebbero essere parenti dell’On. Giovanni Greco (Presidente della IV Commissione consiliare “Attività sociali”) ed in ragione del potenziale conflitto d’interessi che si potrebbe configurare,
– L’atto costitutivo della cooperativa CO.RI.M.;
– Lo statuto della cooperativa CO.RI.M.;
– Se risulta iscritta all’albo Regionale previsto dagli artt. 20 e 26 della L. R. 22/86, da quanto tempo e per quale tipologia di servizio;
– Copia della convenzione stipulata dalla Cooperativa CO.RI.M. con il comune di Palermo;
– A seguito di quale bando sia stata inserita nell’elenco degli Enti accreditati per l’assistenza agli anziani e/o ai malati di Alzheimer e copia di detto bando;
– Le modalità di pubblicità del bando;
– Copia dell’istanza di partecipazione al bando della Cooperativa CO.RI.M. e comunque tutta la documentazione attestante le modalità ed i criteri di assegnazione dei finanziamenti pubblici alla predetta cooperativa;
– I partecipanti al bando di selezione ed i relativi requisiti, di cui si chiede copia dell’istanza di partecipazione;
– Le eventuali motivazione di esclusione dei partecipanti;
– Eventuali ricorsi presentati dagli stessi;
– Le prestazioni erogate dalla Cooperativa CO.RI.M. ed i relativi costi, distinti per annualità e per fonti di finanziamento;
– La documentazione attestante i requisiti di idoneità e di professionalità, previsti dalla normativa vigente in relazione alla natura del servizio erogato, di cui risultino titolari i soci ed i dipendenti della Cooperativa CO.RI.M, di cui si chiede copia;
– Il contratto di lavoro (tempo peno e/o part-time) stipulato per l’assunzione del personale dipendente addetto ai servizi convenzionati, di cui si chiede copia;
– Documentazione utile ai fini della verifica della regolarità contributiva nei confronti del personale dipendente, di cui si chiede copia;
– La documentazione attestante la congruità dei costi dei servizi erogati dalla Cooperativa CO.RI.M., di cui si chiede copia;
– Le Determinazioni dirigenziali di liquidazione e pagamento ed i relativi mandati di pagamento emessi;
– Copia dei bilanci e dei relativi atti contabili, dal 2002 ad oggi, utili a valutare la sussistenza del requisito di effettiva autonomia tecnica, organizzativa ed economica, in relazione alla tipologia dei servizi da svolgere in convenzione con il comune di Palermo;
– Copia della rendicontazione prodotta dalla Cooperativa CO.RI.M., al fine di fornire un quadro dettagliato dei costi sostenuti a fronte del servizio socio-assistenziali erogato e delle risorse messe a disposizione dai finanziamenti pubblici, distinti per fonte: statale, regionale, comunale;
– Copia della documentazione attestante il monitoraggio, la valutazione ed il controllo dell’attività svolta, dal 2002 ad oggi, dalla cooperativa CO.RI.M.
LE CONSIGLIERE
Nadia Spallitta Antonella Monastra