Modalità di recupero della Tarsu relativa all’anno 2006
Premesse
Uno degli argomenti che ha maggiormente animato il dibattito cittadino, degli ultimi tempi, ha riguardato il diritto al rimborso della TARSU, derivante dalla sentenza del TARS Palermo n.1550 dell’1 ottobre 2009, che ha dichiarato, (su ricorso di alcune associazioni di categoria), l’illegittimità della delibera di Giunta Municipale n.165/2006, con la quale era stata aumentata del 75% l’aliquota della TARSU, per l’anno 2006.
In particolare un aumento del 75% , rispetto al ruolo dell’anno precedente , non rispondeva al principio di gradualità, previsto dal D.Lgs.22/97, nel passaggio dalla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani ( TARSU), alla “graduale” sostituzione con la "tariffa per la gestione dei rifiuti urbani" (T.I.A.). Inoltre dagli atti non risultavano i presupposti di fatto e di diritto che avevano comportato il cospicuo incremento della tariffa, ciò in palese contrasto con l’art.69 co.2 D.Lgs.22/97, secondo cui l’Amministrazione, quando ridetermina le tariffe, deve dar conto dei dati e delle circostanze che hanno determinato l’aumento, per la copertura minima del costo. Nel 2006 , il gettito della TARSU non poteva superare né essere inferiore al 50% del costo di esercizio, costo la cui determinazione implicava una specifica procedura che nella delibera annullata era completamente omessa , così come mancava ogni specificazione e giustificazione dell’importo del costo del servizio. In altri termini l’aumento del 75% della TARSU era assolutamente arbitrario .Orbene in prima battuta la Giunta, con successivi provvedimenti (nn. 217/09 , 223/09 224/09) si era determinata per il rimborso ai cittadini delle maggiori somme pagate e non dovute, ricorrendo a tal fine allo strumento della compensazione, previsto dall’art.31 del regolamento delle entrate comunali. Ugualmente il Consiglio comunale si determinava per l’immediato rimborso delle somme non dovute, stanziando nel triennio 2009/2010 circa 50 milioni di euro da restituire ai cittadini.
Successivamente, tuttavia, e contraddittoriamente la Giunta Municipale tornava sui suoi passi ed adottava un nuovo provvedimento, n. 241 del 18 novembre 2009, di conferma, retroattiva, dell’aumento del 75% della TARSU per l’anno 2006 ; provvedimento che tuttavia, impugnato, ancora una volta, dalle associazioni di categoria, subiva la medesima sorte del primo provvedimento .
Infatti con sentenza n. 2017 del dicembre 2009 il TARS Palermo annullava la delibera 241/09, per i motivi che già avevano inficiato il primo provvedimento di aumento, oltre che per la palese violazione del giudicato. A dimostrazione della gravità del comportamento dell’amministrazione comunale il TARS trasmetteva, anche, gli atti alla Corte dei Conti, rilevando, evidentemente circostanze idonee a ledere l’erario pubblico.
Nonostante il preciso obbligo di rimborsare ( e risarcire) i cittadini, ad oggi, non sembra che l’amministrazione comunale si sia attivata in alcun modo per onorare il suo debito verso i contribuenti . Sulle modalità della restituzione della TARSU
2. Si può procedere con l’automatica compensazione , su iniziativa della stessa Amministrazione , secondo la disciplina del citato art.31 del regolamento comunale. Più precisamente secondo questa previsione, il Dirigente dell’ufficio tributi competente, provvede a formalizzare la compensazione adottando apposita determinazione di liquidazione, con indicazione della natura e dell’importo del credito compensato , che conseguentemente, se già iscritto , verrà detratto dai ruoli .
3.Si può procedere con il rimborso , su richiesta del cittadino o d’ufficio, ai sensi dell’art,34 del regolamento delle entrate comunali In questo caso la richiesta del cittadino deve essere motivata , sottoscritta e corredata dalla documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle somme che devono essere restituite
Conclusioni