MOZIONE
Prot. 150 Palermo, 28/06/2011
OGGETTO: -REVOCA delle zone blu illegittime –
Visto
> Dlgs 30 aprile 1992, n. 285 “Codice della Strada” e ss.mm.ii.
> Il D.P.R.16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” e ss.mm.ii.;
> Parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti espresso il 25/01/2009 avente per oggetto: “La corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del Codice della Strada in materia di stalli di sosta nei parcheggi e lungo le strade”.
Evidenziato che
> ai sensi dell’art. 3 del Cds “Definizioni stradali e di traffico” si definisce:
– comma 7) Carreggiata: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine;
– comma 12) Corsia: parte longitudinale della strada di larghezza idonea a permettere il transito di una sola fila di veicoli;
– comma 23) Fascia di sosta laterale: parte della strada adiacente alla carreggiata, separata da questa mediante striscia di margine discontinua e comprendente la fila degli stalli di sosta e la relativa corsia di manovra;
– comma 34) Parcheggio: area o infrastruttura posta fuori dalla carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli.
> ai sensi dell’ art. 7 del Cds, comma 6, “Regolamentazione della circolazione nei centri abitati”:
1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:
a) adottare i provvedimenti indicati nell’art. 6 commi 1, 2, e 4;
[…]
f) stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Aree Urbane;
[…]
6. Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico.
7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento e le somme eventualmente eccedenti ad interventi per migliorare la mobilità urbana.
8. Qualora il comune assuma l’esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l’installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell’art. 3 "area pedonale" e "zona a traffico limitato", nonché per quelle definite "A" dall’art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.
Rilevato che
> L’AMAT gestisce oltre 15 mila posti auto regolamentati lungo le strade cittadine, le c.d. “zone blu” (indicative delle piattaforme di parcheggio a sosta tariffata), costituite da 15 aree delimitate contrassegnate con sigle alfanumeriche da P1 a P17 oltre il parcheggio di Piazzale Ungheria a cui si aggiungono gli stalli di sosta ed i parcheggi gestiti dall’APCOA Parking.
Tenuto conto che
> L’articolo 140 “Strisce di corsia” del Regolamento di attuazione del Codice della Strada stabilisce limiti inderogabili al dimensionamento delle corsie in funzione della loro destinazione.
Vista
> L’autorevole giurisprudenza della Cassazione Sezioni Unite Civili che con la sentenza n.116 del 16/11/2006 ha avviato un orientamento che stigmatizza come illegittima la violazione da parte dei Comuni dell’ “obbligo di istituire zone di parcheggio gratuito e libero in prossimità di aree in cui è vietata la sosta o previsto il parcheggio solo a pagamento”.
> La sentenza del TAR Lazio Sez II n. 5218 del 28/05/2008 che ha riconosciuto l’illegittimità delle deliberazioni comunali istitutive di parcheggi a pagamento laddove non siano state contestualmente previste altrettante aree da destinare a parcheggi liberi e gratuiti, da realizzare in prossimità delle stesse zone con sosta vietata e/o a pagamento.
Considerato che
> Nelle more dell’approvazione del Piano Urbano del Traffico, che dovrà essere adottato nel rispetto della normativa vigente in materia, tale condizione di illegittima istituzione di zone di sosta a pagamento costringe l’Amministrazione comunale al riconoscimento dei debiti fuori bilancio scaturenti dall’esito vittorioso dei numerosi ricorsi proposti dai cittadini avverso le sanzioni amministrative elevate nelle c.d. zone blu ed è idonea a determinare un conseguente ingente danno all’erario.
TUTTO CIÒ PREMESSO
IL CONSIGLIO COMUNALE
SI IMPEGNA E IMPEGNA IL SINDACO, LA GIUNTA E I COMPETENTI UFFICI
> ad esaminare gli atti relativi all’istituzione delle zone blu, al fine di verificare la legittimità dell’azione amministrativa e procedere al conseguente eventuale annullamento in autotutela degli atti propedeutici, deliberativi e conseguenti all’istituzione delle zone blu;
> a verificare, anche a mezzo di apposita attività ispettiva, a chi siano ascrivibili le responsabilità per il danno all’erario scaturente dall’illegittima predisposizione delle zone blu di sosta a pagamento, la cui entità è desumibile dall’ammontare dei debiti fuori bilancio al cui riconoscimento l’Amministrazione comunale soccombente è costretta per fronteggiare le spese scaturenti dalle sentenze di accoglimento dei ricorsi proposti dai cittadini avverso le sanzioni amministrative elevate nelle zone blu.
> all’immediata REVOCA delle zone blu istituite in violazione della normativa vigente in materia in modo da ripristinare il corretto scorrimento del traffico urbano ed il giusto rapporto fra aree destinate alla sosta gratuite ed aree a pagamento, a tutela degli interessi collettivi degli utenti eventualmente pregiudicati ed al fine di non esporre l’Amministrazione comunale al danno erariale conseguente alle azioni risarcitorie intentate dai cittadini lesi.
La Capogruppo
Nadia Spallitta