e, p.c. ALL’ASSESSORE ALLA MOBILITA’ E TRAFFICO
AL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
AL SEGRETARIO GENERALE
ALLA CORTE DEI CONTI SEG. GIURISDIZIONALE
LORO SEDE
OGGETTO: – Zone blu –
Visto
> Dlgs 30 aprile 1992, n. 285 “Codice della Strada” e ss.mm.ii.
> Il D.P.R.16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” e ss.mm.ii.;
> Parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti espresso il 25/01/2009 avente per oggetto: “La corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del Codice della Strada in materia di stalli di sosta nei parcheggi e lungo le strade”.
L’articolo 7 del Cds – Regolamentazione della circolazione nei centri abitati
1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:
a) adottare i provvedimenti indicati nell’art. 6 commi 1, 2, e 4;
[…]
f) stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Aree Urbane;
[…]
6. Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico.
7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento e le somme eventualmente eccedenti ad interventi per migliorare la mobilità urbana.
8. Qualora il comune assuma l’esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l’installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell’art. 3 "area pedonale" e "zona a traffico limitato", nonché per quelle definite "A" dall’art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.
EVIDENZIATO CHE
l’espressione "fuori della carreggiata", utilizzata nella definizione di parcheggio di cui al comma n. 34 art. 3 CdS, quale “area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli” e ripetuta nel comma 6 art. 7 CDS, secondo cui “Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico”, secondo la prevalente dottrina deve essere intesa nel senso che il parcheggio deve essere collocato fuori del flusso della circolazione, ma non necessariamente fuori della sede stradale.
Infatti, la carreggiata è definita dal comma n. 7 dell’ art. 3 CDS come la "parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli […] delimitata da strisce di margine ", e quindi non comprendente le eventuali aree destinate alla sosta collocate a lato della carreggiata.
Il Regolamento di esecuzione del CdS (articolo 149), inoltre, nemmeno obbliga a tracciare le strisce quando la sosta è consentita in modo parallelo al senso di marcia, come da regole generali.
Dal seguente comma n. 23 dello stesso art. 3 CdS, si evince che la Fascia di sosta laterale consiste nella “parte della strada adiacente alla carreggiata, separata da questa mediante striscia di margine discontinua e comprendente la fila degli stalli di sosta e la relativa corsia di manovra” .
Sembra quindi che a bordo strada sia consentito parcheggiare: semplicemente, lo spazio a bordo carreggiata in cui è consentito parcheggiare non si chiama "parcheggio" bensì "fascia di sosta laterale" (comprendente la fila degli stalli di sosta e la relativa corsia di manovra).
Fermo restando che secondo quanto precisato dal citato art. 7 comma 6, le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate "comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico".
Tenuto conto
– Delle migliaia di ricorsi proposti dai cittadini avverso ai verbali elevati nelle zone blu dal preposto personale degli Ausiliari del traffico nonché delle centinaia di debiti fuori bilancio scaturenti dalle relative sentenze di condanna emesse dalla competente Autorità Giudiziaria in danno dell’Amministrazione Comunale.
– Dell’impatto negativo che le zone blu sortiscono sulla mobilità dei cittadini in quanto istituite in difformità a quanto statuito dal codice della strada e dal relativo Regolamento di attuazione, in particolare rispetto alla necessità di garantire che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico veicolare.
Il presente atto rappresenta formale atto di diffida e messa in mora affinché la S.V. ponga in essere tutti i provvedimenti utili e necessari all’immediata sospensione delle delibere istitutive delle aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta (zone blu).
Quanto sopra anche al fine di evitare il danno all’erario scaturente dai ricorsi azionati dai cittadini per il riconoscimento in giudizio dell’illegittimità delle zone blu (cfr. tar sicilia – giudice di pace……..).
Alla Corte dei Conti che legge per conoscenza si chiede di accertare la sussistenza di potenziali danni all’erario scaturenti dall’ eventuale mancato rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia.
La Capogruppo
Nadia Spallitta