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giovedì, 21 novembre 2024
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Nadia Spallitta

Ultimo aggiornamento

Proposta di EMENDAMENTO per l’azzeramento dell’IVA

Proposta di EMENDAMENTO  per l’azzeramento dell’IVA
 
Premesso che
L’art. 4 del D.P.R. 633/72 dispone che l’Ente locale riveste lo status di soggetto passivo, ,  ai fini tributari , solo nel caso in cui  ponga in essere attività commerciali e limitatamente a queste ultime.

Ne consegue, in particolare che solo  “limitatamente all’attività commerciale, l’Ente deve considerarsi soggetto ad obblighi fiscali, non restandone coinvolte, invece,  le attività istituzionali.” (documento dell’Agenzia delle entrate –XXII assemblea annuale dell’ANCI 2005)
Invero” la semplice lettura normativa interna indurrebbe a ritenere che, oggettivamente, ogniqualvolta un Ente pubblico svolgesse un’attività commerciale a titolo oneroso, dovrebbe essere considerato soggetto passivo d’imposta. Il rigido principio interno, tuttavia, letto alla luce dei principi comunitari, (VI direttiva) subisce sostanziali  adattamenti. I principi comunitari, infatti, prevedono che le attività svolte nell’espletamento di compiti istituzionali, non conferiscano soggettività passiva. Questa scelta di principio, conforme all’esigenza di escludere dall’imposta attività che abbiano una particolare essenza pubblicistica, esclude dall’imposizione (per carenza del requisito soggettivo) le attività svolte dagli Enti pubblici territoriali “anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi, o retribuzioni” (art. 4 part. 5 VI direttiva CEE). (documento dell’Agenzia delle entrate –XXII assemblea annuale dell’ANCI 2005)
“La ratio della disposizione comunitaria risiede nel fatto che le attività economiche svolte istituzionalmente, sono obbligatorie per l’Ente e, contemporaneamente, è evidente che l’attività svolta in veste di pubblica autorità, sia priva di valore aggiunto.” (documento dell’Agenzia delle entrate –XXII assemblea annuale dell’ANCI 2005)
 
Considerato che
Come chiarito in varie circolari dell’Agenzia delle Entrate, da ultima la n. 61/E del 11 marzo 2009, “Per l’applicazione del tributo, occorre, quindi, che sussista un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive intercorrente fra l’Ente erogatore e il soggetto beneficiario, nell’ambito del quale il finanziamento assuma carattere di corrispettivo per una cessione di beni o una prestazione di servizi”; quindi, qualora manchi lo stretto nesso contrattuale tra la prestazione e il contributo, questo ultimo ricadrà nelle prestazioni escluse ai sensi dell’art. 2 comma terzo lett. a) del D.P.R. 633/72, in quanto assimilabile alle mere motivazioni di denaro, quale fornitura del capitale per il finanziamento del servizio da rendere.
Lo stesso ragionamento vale anche nel caso di contributi previsti a copertura dei “costi sociali” come definiti dal TUEL. Anche in questo caso, infatti, occorre rimandare alle disposizioni del “Contratto di servizi” e analizzare se la copertura a tali costi è intesa nello specifico come integrazione al corrispettivo, o se trattasi di impegno genericamente assunto dall’Ente locale (trasferimenti); anche considerando che le Aziende Speciali, ai sensi dell’art. 14 comma 4 del TUEL, hanno l’obbligo di pareggio del bilancio. A nulla rileva, quindi, il fatto di prevedere il contributo dell’Ente locale nel bilancio previsionale non potendo lo stesso configurarsi  come corrispettivo per il solo fatto di essere inserito preventivamente nel bilancio. In molte occasioni, infatti, i contributi erogati dall’Ente non hanno assolutamente la funzione di corrispettivo per l’attività svolta dal soggetto percipiente ma assolvono la funzione di fornire le fonti di finanziamento per poter svolgere il servizio; questo è tanto più vero, poi, nei servizi di pubblica utilità quali lo spettacolo o la cultura. Nessun dubbio invece esiste qualora il contributo intervenga a copertura di un deficit di bilancio, lo stesso non potrà mai avere rilevanza ai fini dell’IVA.” ( Commissione di studio UINGDCEC Enti Locali )
 
CONSIDERATO  altresì che
la Commissione paritetica Enti Pubblici  – Servizi pubblici e fiscalità  si è altresì espressa nel seguente modo :
>      “Il Collegio dei Revisori, sulla scorta dell’evoluzione della prassi amministrativa e della giurisprudenza in materia, accerta se il Comune, nell’affidare il servizio pubblico, agisca in veste di “pubblica autorità”, operando in un regime giuridico suo proprio (avendo a riguardo anche all’interesse pubblico generale tutelato ed ai poteri di controllo e verifica conferiti al Comune da parte, in particolare, dei commi 5 ed 11 dell’art. 113 del TUEL) o se, diversamente, agisca alla stregua di un “ente commerciale”. Tale accertamento risulta essere la “condizione discriminante” di base per il corretto trattamento fiscale delle somme riconosciute dal soggetto erogatore del servizio all’Ente; ciò in quanto, qualora l’affidamento sia inquadrabile in un contesto “pubblicistico-istituzionale”, ovvero sia operato in veste di “pubblica autorità”, a prescindere dalla tipologia della natura delle somme riconosciute dai soggetti erogatori ai Comuni, tali operazioni sono escluse dal campo di applicazione dell’IVA per mancanza del presupposto soggettivo, nella sola ipotesi in cui il loro non assoggettamento non provocherebbe distorsioni della concorrenza di una certa importanza.
Che secondo la predetta relazione non sono soggette ad IVA, tra le altre, le seguenti attività:
       Ripristino e manutenzione del suolo  e dei beni pubblici
        Gestione del verde e dei beni demaniali
      Gestione dei servizi cimiteriali
 
 
 
 
Considerato  che
>      Il Comune di Palermo  si avvale  giusta delibera n. 175 del 30/04/2009  della  GE.S.I.P.  S.p.A per lo svolgimento dei seguenti servizi strumentali e di interesse comunale:
           Servizio di pulizia
           Servizio di custodia
           Servizio di manutenzione
           Servizio di cura del verde
           Servizio impianti sportivi
           Servizio amministrativo (staff di collegamento operativo)
           Gestione del Canile Municipale
           Servizi di pulizia, custodia, manutenzione e cura del verde presso il Cimitero dei Rotoli
           Servizio di pulizia, custodia, manutenzione del verde presso la Città dei Ragazzi
 
CONSIDERATo che
 Le attività affidate alla GE.S.I.P.  S.p.A. per le loro specifiche caratteristiche, assolvendo a compiti istituzionali e propri dell’Ente comunale  rientrano nelle predette categorie di attività non soggette ad IVA., per cui il Comune di Palermo non è soggetto passivo d’imposta e che, pertanto, l’IVA non è dovuta.
Visto l’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 33/2001, che individua il campo di applicazione del beneficio ai “contratti aventi ad oggetto i servizi non commerciali, intendendosi per tali i servizi assoggettati all’imposta sul valore aggiunto che, ove prestati dagli Enti locali, sarebbero considerati esenti ovvero non rientrerebbero nel campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto. Sono esclusi i servizi relativi al trasporto pubblico locale”;
Visto l’art. 4 del D.P.R. 633/72;
Visto l’art. 4 par. 5 VI direttiva CEE;
Visti gli artt. Da 1 a 10 del D.P.R. 633/72, in relazione ai quali i predetti servizi affidati alla GE.S.I.P.  S.p.A. non risultano formalmente assoggettati all’IVA.
Viste le Sentenze della Corte di Giustizia nelle cause nn. C231/87 e C128/88
Vista la l……….in virtù della quale il gettito derivante dall’IVA degli enti locali, in Sicilia  rappresenta un’entrata regionale
 
Considerato che la Regione Siciliana ha introitato, dalla data di costituzione della Gesip  s.p.a. e fino ad oggi  somme calcolate come IVA sull’importo del  relativo contratto di servizio
Considerato che l’IVA non è dovuta per i servizi strumentali ed istituzionali degli enti locali
Si propone il seguente emendamento
 
il Comune di Palermo, non è tenuto, per il triennio 2010/2012, al pagamento dell’IVA a favore della Cassa Regionale, in relazione ai seguenti servizi strumentali essenziali per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Comune di Palermo,  erogati dalla GE.S.I.P.  S.p.A.
          Servizio di pulizia
          Servizio di custodia

          Servizio di manutenzione
          Servizio di cura del verde
           Servizio impianti sportivi
           Servizio amministrativo (staff di collegamento operativo)
           Gestione del Canile Municipale
          Servizi di pulizia, custodia, manutenzione e cura del verde presso il Cimitero dei Rotoli

           Servizio di pulizia, custodia, manutenzione del verde presso la Città dei Ragazzi
 

 

 

Nadia Spallitta




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