COMUNE DI PALERMO
REGOLAMENTO STADIO DELLE PALME
DELIBERA G.M. n° 1348 DEL 30/4/985
APPROVATO C.P.C. IL 27/02/1986 n° 31290/13071
Art. 1
– Lo Stadio delle Palme, Impianto di atletica leggera, unitamente alle relative attrezzature deve essere utilizzato esclusivamente per gli sports per i quali è stato realizzato e lo stesso dovrà essere adibito, in via prioritaria, per ospitare incontri ad alto livello internazionale, nazionale, regionale e provinciale, e per effettuare esercitazioni di elevato contenuto tecnico.
Art. 2
– Tutte le società, affiliate alla FIDAL, possono chiedere di usufruire dell’impianto per i normali allenamenti dei propri atleti nei giorni ed orari che saranno assegnati, purché in regola con il tesseramento federale che deve essere esibito a richiesta del personale incaricato.
Per l’utilizzazione dello stadio da parte dei militari valgono le normative speciali che saranno valutate dalla commissione addetta.
Art. 3
– D’intesa col Provveditore agli Studi anche le scuole saranno ammesse ad utilizzare la struttura per le attività sportive di vertice, compatibilmente con la disponibilità dell’impianto e con prioritaria precedenza agli Istituti che gravitano nella zona ove lo stesso trovasi ubicato.
Art. 4
– Gli alunni ammessi a frequentare l’impianto dovranno essere accompagnati da un istruttore, in ragione di 1 ogni 25 alunni, e gli stessi dovranno essere coperti, a cura dell’istituto scolastico di appartenenza, da polizza assicurativa per i rischi derivanti dalle attività sportive programmate; di ciò deve essere informata la Ripartizione Turismo Sport e Tempo Libero.
Per i militari valgono le relative norme assicurative speciali.
Art. 5
– Le istanze di utilizzazione dell’impianto saranno esaminate dalla Commissione, appositamente costituita presso la Ripartizione Turismo Sport e Tempo Libero del Comune, e le stesse saranno valutate tenendo conto del tipo di attività in funzione della destinazione della struttura. Sarà cura inoltre della predetta Commissione disciplinare le modalità d’uso dell’impianto, assegnando opportunamente i turni all’utenza nei giorni ed orari disponibili.
Art. 6
– Gli atleti e gli istruttori autorizzati ad accedere nell’impianto devono essere in possesso della tessera federale rilasciata dalla società di appartenenza, che ha l’obbligo di curarne il rinnovo.
Art. 7
– E’ obbligatorio fare uso degli spogliatoi per cambiarsi, ed è assolutamente vietato circolare fuori da questi senza indumenti idonei. La civica Amministrazione non risponde degli oggetti e dei valori lasciati negli spogliatoi.
Art. 8
– E’ fatto obbligo agli utenti di avere cura delle attrezzature dell’impianto, come è pure loro carico il prelievo e la restituzione degli attrezzi richiesti per gli allenamenti.
E’ altresì vietato consumare cibi, bevande o fumare dentro le docce e gli spogliatoi, così pure di gettare rifiuti, vetri ed altri oggetti pericolosi.
I danni arrecati alle attrezzature, alle pertinenze, alle aiuole o alle piante per negligenza o per inosservanza delle presenti disposizioni devono essere sollecitamente indennizzati dalla società o ente cui l’utente appartiene, salva sempre ogni azione legale.
Art. 9
– Si fa obbligo agli utenti di non sostare, oltre il necessario nelle docce, negli spogliatoi e nei locali di decenza, al fine di consentirne l’uso anche agli altri utenti.
Art. 10
– Gli utenti possono accedere nell’impianto per gli allenamenti solo se è presente un tecnico della società di appartenenza che ne assume la piena responsabilità, altrimenti viene inibito l’accesso, fatti salvi casi eccezionali autorizzati dalla Ripartizione Sport e Tempo Libero.
Art. 11
– L’Amministrazione curerà la costante presenza di un vigile urbano in servizio di ordine pubblico, così come presso l’impianto della piscina comunale, al fine di controllare il corretto comportamento degli utenti sia all’interno dell’impianto che nelle adiacenze.
Art. 12
– Gli utenti sono obbligati a tenere un comportamento corretto e disciplinato nei confronti dei dirigenti nonché del personale preposto ai vari servizi, il quale ultimo viene autorizzato ad intervenire per esigere l’osservanza del presente regolamento e per espellere gli eventuali inadempimenti, con l’ausilio del vigile di servizio. Per i militari valgono le relative norme speciali.
Art. 13
– Gli utenti hanno la facoltà di segnalare eventuali disservizi direttamente alla direzione dell’impianto meglio se tramite il responsabile della società o della scuola di appartenenza.
Art. 14
– L’impianto potrà essere utilizzato per lo svolgimento di manifestazioni sportive ed agonistiche e ogni manifestazione, appositamente regolamentata, dovrà essere autorizzata dalle autorità competenti.
Art. 15
– Ad inizio di ogni anno la FIDAL ed il Provveditorato dovranno trasmettere alla Ripartizione Turismo Sport e Tempo Libero il calendario delle manifestazioni dell’anno sportivo in corso, a puro titolo orientativo, al fine di consentire l’utilizzazione dello stadio ad altri organismi interessati. L’uso dell’impianto, ove si svolgeranno le gare inserite in calendario, dovrà essere richiesto almeno 10 giorni prima della manifestazione; eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate.
Tali norme sono estese, possibilmente, anche alle Autorità Militari.
Art. 16
– La gestione delle gare sia dal punto di vista disciplinare che organizzativo ed economico è a totale carico e responsabilità dell’Ente organizzatore, dopo i dovuti accordi con la Ripartizione al Turismo Sport e Tempo Libero nel rispetto delle leggi e norme che regolano le manifestazioni e gli spettacoli pubblici.
Art. 17
– E’ data facoltà alla Ripartizione Turismo Sport e Tempo Libero di effettuare eventuali, temporanee modifiche atte a migliorare l’uso, il funzionamento e gli orari di fruizione dell’impianto stesso, anche in funzione di esigenze nuove e contingibili, attraverso appositi ordini di servizio, cui dovrà attenersi ogni tipo di utenza.
Art. 18
– Previa autorizzazione della Ripartizione Turismo Sport e Tempo Libero, ove presso l’impianto venissero installati da parte di qualsiasi organismo interessato strumenti, arnesi ed ogni altra attrezzatura necessaria all’esercizio dell’attività sportiva ivi svolta, questi resteranno in dotazione all’impianto a potenziamento dello stesso e quindi in proprietà dell’Amministrazione Comunale.
Art. 19