<<Il provvedimento che reintroduce a Palermo, per l’intero territorio cittadino, le targhe alterne, deve ritenersi illegittimo sotto numerosi profili. In primo luogo per violazione delle norme del codice della strada (art . 36) che consentono, nelle more dell’adozione del piano urbano del traffico, solo misure straordinarie per fronteggiare situazioni eccezionali e di durata temporanea.
Nella fattispecie invece il provvedimento è generale e senza limiti temporali e, in assenza dei presupposti di legge sanciti anche dalla recente sentenza del Tar di annullamento delle ztl a Palermo (studi del traffico, misure antinquinamento, tutela della sicurezza ecc), di fatto elude l’obbligo del comune di dotarsi di uno strumento organico e puntuale di organizzazione e gestione del traffico veicolare che può essere contenuta solo nel Put. Tra l’altro il provvedimento è in palese violazione del giudicato che si è formato sulla materia proprio in relazione all’annullamento delle ztl. E’ evidente poi che da questo atto ne deriveranno gravissimi danni all’economia locale e ingiustificate limitazioni alla libertà personale e alla circolazione sul territorio, anche in virtù della totale assenza di mezzi pubblici, anzi in costanza di una drastica riduzione degli stessi( soppressione di circa 30 linee del bus), circostanza che rende davvero contraddittoria e dannosa la reintroduzione delle targhe alterne in quanto, di fatto, impedisce il libero spostamento dei cittadini senza fornire soluzioni di trasporto pubblico alternative>>.
Nadia Spallitta – capogruppo di Un’Altra Storia